Mancata impugnazione dell’ordine di demolizione e inammissibilità delle censure sugli atti consequenziali (TAR Lazio n. 12382 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso avverso gli atti conseguenziali a un’ordinanza di demolizione non tempestivamente impugnata, poiché il rapporto di presupposizione necessaria e diretta tra i provvedimenti esclude ogni loro autonomia sostanziale. I vizi relativi alla legittimità dell’ordine demolitorio, ormai inoppugnabile, non possono essere dedotti in sede di gravame avverso l’atto applicativo che lo richiami, salvo che si tratti di vizi propri dell’accertamento dell’inottemperanza e dell’acquisizione. L’ordinanza di demolizione, per la sua natura vincolata e doverosa, non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati e non necessita di comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava tre determinazioni dirigenziali di Roma Capitale: l’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per inottemperanza all’ordine di demolizione; la demolizione d’ufficio delle opere abusive; l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti e dell’area di sedime.
Egli esponeva di aver acquistato nel 2018 un terreno con annesso manufatto e di aver realizzato interventi edilizi per esigenze abitative e lavorative sopravvenute, contestando la sproporzione della sanzione e la gravosità dei provvedimenti demolitori e acquisitivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione con riguardo alle determinazioni di demolizione d’ufficio e di acquisizione. Il ricorrente era già stato destinatario di precedenti ordinanze di ingiunzione a demolire, notificate nel luglio 2023 e mai impugnate, sicché i provvedimenti gravati costituivano attività meramente conseguenziale e vincolata rispetto a quegli atti presupposti, ormai consolidati. Le censure proposte, concernenti la pretesa modestia degli interventi, la loro amovibilità, le esigenze familiari e il difetto di motivazione, avrebbero dovuto essere fatte valere tempestivamente contro le originarie ordinanze e non potevano essere reiterate nel giudizio avverso gli atti successivi.
Nel merito, il Tribunale ha comunque escluso la configurabilità del cd. abuso di necessità, richiamando il principio per cui l’esigenza abitativa non prevale sull’interesse pubblico alla repressione dell’abuso edilizio. La natura vincolata dell’ordinanza di demolizione esclude ogni valutazione discrezionale sulla prevalenza degli interessi, non richiedendo neppure la comunicazione di avvio del procedimento. Il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e il provvedimento sanzionatorio non rileva ai fini della legittimità di quest’ultimo.
Quanto alla sanzione pecuniaria irrogata nella misura massima edittale, il Collegio ne ha ravvisato la proporzionalità rispetto alla natura, alle dimensioni e alla consistenza degli abusi accertati, i quali avevano determinato una significativa trasformazione dell’area. La dedotta tardività dell’azione amministrativa è stata infine reputata irrilevante, essendo le conseguenze pregiudizievoli imputabili esclusivamente alla scelta del ricorrente di edificare in assenza di titolo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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