Onere motivazionale rafforzato per ordine di demolizione su opere CIL e CILA (TAR Sicilia n. 1061 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 presuppone un preciso accertamento istruttorio sulla natura, consistenza e tipologia dell’opera e sull’assenza di titolo. Quando l’intervento è stato oggetto di CIL o CILA, la pubblica amministrazione non può limitarsi a prospettare la necessità di un diverso titolo edilizio, ma deve specificamente motivare sull’abusività delle opere, escludendone la riconducibilità all’edilizia libera o comunicata. Il regime motivazionale semplificato delineato dall’Adunanza plenaria n. 9 del 2017 opera solo per i manufatti indiscutibilmente abusivi e giammai assistiti da alcun titolo. La presentazione della comunicazione instaura un contatto procedimentale che, in forza dei principi di collaborazione e buona fede, impone specifici obblighi di protezione.
Il Fatto
La società ricorrente svolge attività d’impresa nel settore del soccorso stradale, noleggio e commercio di automezzi. Con contratto di locazione ha preso in uso un’area destinata a stoccaggio di autoveicoli, sulla quale erano già presenti recinzione e stradella d’accesso oggetto di CIL della proprietaria. Per destinare l’area allo stoccaggio la ricorrente ha presentato CILA per la collocazione di un container ad uso deposito e di un box prefabbricato per servizi igienici, oltre a SCIA presso il SUAP per l’avvio dell’attività di autorimessa, con illuminazione del lotto e rampa di carico.
Il Dirigente del 4° Settore Ambiente e Territorio del Comune ha ingiunto la rimozione di otto categorie di opere e la rimessa in pristino dei luoghi. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo l’inesistenza dell’abuso, in quanto le opere erano riconducibili a titoli comunicati, a interventi di edilizia libera o a prefabbricati non necessitanti di titolo abilitativo. Il Comune ha resistito, richiamando la destinazione urbanistica dell’area a zona D3.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rilievo del Comune sulla destinazione urbanistica, escludendone la rilevanza: l’ordinanza impugnata ha contestato i titoli edilizi utilizzati in luogo del necessario permesso di costruire, sicché le argomentazioni difensive sul punto costituirebbero illegittima integrazione giudiziale della motivazione, in linea con Cons. Stato sez. VI n. 1903 del 2024.
Il nucleo argomentativo riguarda gli oneri motivazionali per le opere realizzate con CIL e CILA. Il Tribunale conferma il proprio orientamento (TAR Sicilia, Catania, n. 370 del 2024) e, nell’esercizio del potere repressivo ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, ritiene che le statuizioni di inefficacia o irrilevanza di un titolo presentato debbano essere adeguatamente motivate in ragione della mutevole riconducibilità dell’opera a una determinata categoria e a un diverso regime giuridico. L’ordinanza non esamina le comunicazioni, limitandosi a prospettare la necessità del permesso di costruire.
Il Collegio chiarisce la regola: se l’amministrazione non è tenuta a verificare la sanabilità prima di emettere l’ordine (Cons. Stato sez. VI n. 2028 del 2023), il provvedimento deve comunque fondarsi su un preciso accertamento istruttorio e su adeguata motivazione, come richiesto da Adunanza plenaria n. 9 del 2017. L’onere motivazionale è inversamente proporzionale alla manifesta evidenza dei presupposti: la mera descrizione basta solo se l’opera è già chiaramente sussumibile negli artt. 31 e 33.
Per gli interventi astrattamente riconducibili agli artt. 6 e 6-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, l’onere si estende ai profili di fatto e di diritto idonei a escluderne la riconducibilità a tale categoria. L’illegittimo avvio di attività soggetta a mera comunicazione implica solo una sanzione pecuniaria (Cons. Stato sez. II n. 4110 del 2023). La CIL o CILA qualifica l’intervento come immediatamente non abusivo e costituisce strumento di dialogo, in coerenza con l’art. 1, comma 2-bis della legge n. 241 del 1990.
Nel merito, per i prefabbricati contestati ai punti 1, 2 e 3 non è emerso che fossero stabilmente adibiti a uso commerciale o industriale, permanendo la possibile natura precaria e temporanea (Cons. Stato sez. VI n. 4357 del 2015). Quanto alle opere ai punti 4 e 6, la SCIA richiamata non è stata prodotta in giudizio, ma esse possono in astratto ricondursi all’art. 3 della l.r. 16/2016, con i conseguenti oneri motivazionali. Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata; spese compensate per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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