Soccorso istruttorio non integrabile per i requisiti minimi dell’offerta tecnica (TAR Calabria n. 1061 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che non comprovi, mediante il curriculum allegato all’offerta, il possesso della specifica qualificazione del personale indicato per le singole prestazioni, quando tale indicazione costituisca requisito minimo ed elemento essenziale dell’offerta tecnica secondo la lex specialis, incorre in un vizio sostanziale dell’offerta e non in un’irregolarità formale. Il soccorso istruttorio non è esperibile, perché consentirebbe di integrare l’offerta attingendo a fonti di conoscenza estranee alla stessa. La stazione appaltante non ha l’onere di ricercare aliunde l’esperienza maturata dal personale presso strutture già convenzionate. Il principio di tassatività delle cause di esclusione non è violato quando l’esclusione dipenda dal difetto dei requisiti dell’offerta e non dal mancato assolvimento di un adempimento di partecipazione privo di base normativa espressa. L’art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 legittima la clausola che impone l’indicazione dei nominativi e delle qualifiche professionali.
Il Fatto
La società ricorrente partecipa alla gara per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza nella provincia di Cosenza, indetta ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016. La Prefettura la esclude una prima volta perché l’offerta tecnica non allega i curricula delle figure professionali richiamate nella relazione tecnica. La Commissione propone poi la riammissione, accertata la presenza dei curricula, e la società è reintegrata in gara.
Segue una seconda esclusione: per l’assistente sociale indicata nell’organigramma, il curriculum allegato non dimostra il possesso della laurea e dell’abilitazione professionale. La società impugna davanti al TAR, che respinge la domanda cautelare. Il Consiglio di Stato dispone la sollecita fissazione dell’udienza. Nelle more la Prefettura propone e approva l’aggiudicazione; la ricorrente introduce motivi aggiunti e un ulteriore ricorso avverso l’adeguamento al Nuovo Capitolato, che avrebbe sostituito la figura dell’assistente sociale con quella dell’operatore sociale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 21 del Disciplinare di gara, che impone di indicare nome e qualifiche delle persone incaricate delle singole prestazioni, di dichiararne in autocertificazione la specifica qualificazione e di comprovarla con il curriculum vitae. La carenza sostanziale della documentazione tecnica, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti, comporta l’esclusione dalla gara. L’indicazione del nominativo, della qualifica e del curriculum è quindi requisito minimo ed elemento essenziale dell’offerta.
Nel caso concreto la società non ha indicato i titoli di studio e professionali della persona preposta al servizio di assistenza sociale. Non rileva che l’amministrazione conoscesse l’attività svolta dalla stessa presso strutture gestite per conto dell’appaltante: in mancanza di una indicazione nel curriculum, alcun onere di accertamento d’ufficio è configurabile.
Il TAR esclude poi il soccorso istruttorio. Muovendo dalla giurisprudenza amministrativa, distingue il soccorso procedimentale, che consente chiarimenti e puntualizzazioni senza attingere a fonti esterne, dal soccorso che richieda la produzione di nuovi documenti, inammissibile per l’offerta tecnica. Nel caso di specie l’omissione non è un vizio formale emendabile, ma un vizio sostanziale: l’integrazione avrebbe consentito di attestare il possesso dei requisiti con elementi estranei all’offerta, in violazione della par condicio e del principio di autoresponsabilità dei concorrenti.
Nessuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Tale principio opera per gli adempimenti di partecipazione privi di base normativa espressa, non per la comprovata mancanza dei requisiti dell’offerta richiesti dalla legge di gara. La clausola dell’art. 21 non è occulta ed è legittima anche ai sensi dell’art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.
Il Giudice ritiene irrilevante il Nuovo Capitolato, che non prevede più la figura dell’assistente sociale: esso incide sulla sola fase contrattuale successiva alla chiusura della gara. Inoltre la società non ha indicato nel curriculum nemmeno le esperienze e l’attestato di OSS che assumeva sufficienti. Superate le censure sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, non richiesta per l’esclusione conseguente al riscontro negativo di un requisito, e sulla motivazione, il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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