Acquisizione sanante in Comune dissestato: competenza dell’OSL (TAR Campania n. 4207 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di dissesto finanziario dell’ente locale, l’atto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, in quanto generatore dell’obbligazione indennitaria, è attratto nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione e non rientra nella gestione ordinaria, sotto il profilo contabile e amministrativo, ove la gestione liquidatoria non sia ancora conclusa e l’occupazione illegittima si sia verificata anteriormente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Rientrano nella competenza dell’OSL non solo le poste passive già contabilizzate alla dichiarazione di dissesto, ma anche le obbligazioni sorte in seguito, purché costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi. Il vizio di incompetenza è assorbente rispetto agli ulteriori motivi, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati dall’organo competente.
Il Fatto
L’Istituto ricorrente è proprietario di un’area nel territorio comunale, riportata in catasto al foglio 19, particelle 5056 e 5166, di mq 7.385, occupata sin dal 1999 per la realizzazione della “Villa comunale”. L’occupazione è avvenuta senza regolare procedura espropriativa e il procedimento ablatorio non è mai stato concluso.
Dopo una lunga vicenda giudiziaria civile, ancora pendente in sede di rinvio, il Comune ha avviato e concluso il procedimento di acquisizione sanante con decreto del Responsabile dell’Area III n. 15 del 6 giugno 2025, previa delibera di Giunta n. 59 del 24 aprile 2025. L’Istituto ha impugnato tali atti davanti al TAR, deducendo, tra l’altro, l’incompetenza del dirigente in un ente in dissesto finanziario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara fondata la prima censura di incompetenza. Richiama il precedente in termini della stessa Sezione, sentenza n. 2126 del 13 marzo 2025, e i principi dell’Adunanza Plenaria n. 15/2020: l’atto di acquisizione sanante, in quanto generatore dell’obbligazione, è attratto nella competenza dell’OSL e non rientra nella gestione ordinaria, quando sia pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria e si riferisca a fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
Nel caso concreto, il Tribunale accerta che la gestione liquidatoria non è ancora terminata e che l’occupazione illegittima si è verificata molto prima della dichiarazione di dissesto. Ne consegue lo spostamento della competenza in capo all’OSL ai sensi dell’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
In chiave conformativa, la sentenza precisa che, nella gestione ordinaria, la competenza sarebbe stata del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), del TUEL, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Tale chiarimento delimita l’ambito di riedizione del potere da parte dell’organo competente.
Il Collegio afferma, infine, che il vizio di incompetenza è assorbente rispetto agli altri motivi. Diversamente, il giudice amministrativo si pronuncerebbe su una fattispecie rispetto alla quale non si è ancora espresso l’organo competente, in contrasto con l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., nell’interpretazione estensiva dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015.
Il ricorso è quindi accolto per incompetenza del dirigente, con declaratoria della competenza dell’OSL e annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori e contributo unificato, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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