Ottemperanza al giudicato e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 990 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza civile di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme è ammissibile quando il titolo sia stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificato all’Amministrazione soccombente presso il suo domicilio reale, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. L’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e funzioni del soggetto nominato all’interno dell’amministrazione di appartenenza, potendo essere delegato a qualunque soggetto pubblico o privato dotato di adeguate competenze professionali.

Il Fatto

Una docente ha agito davanti al TAR Piemonte per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente. Il titolo, pubblicato e notificato, era passato in giudicato senza essere eseguito.

La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e per interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023. La notifica è avvenuta a mezzo PEC presso il domicilio reale del Ministero.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 e applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultando contestata l’omissione, il ricorso è stato accolto con ordine di esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione.

Il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega. Ha precisato che il potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato: può essere delegato anche a dirigenti o funzionari di altro Dipartimento, o a qualunque soggetto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici. La finalità è evitare che modifiche interne delle competenze costituiscano ulteriore motivo di ritardo.

Quanto alle modalità di esecuzione, il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa del Ministero o dell’Ufficio Scolastico Regionale, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese processuali sono poste a carico del Ministero, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari e ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Rilevata la natura non isolata dell’inerzia, il Collegio ha disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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