Autovelox e Telelaser: l’Amministrazione deve provare omologazione e taratura (Cass. 8801/2026)

Ordinanza della Corte di cassazione, Sezione II civile, n. 8801, depositata l’8 aprile 2026.

Questione esaminata

La controversia riguardava due verbali per eccesso di velocità rilevato di notte mediante un Telelaser temporaneo sul raccordo Bettolle-Perugia. L’automobilista contestava, tra l’altro, l’assenza della prova dell’omologazione, della taratura e delle verifiche periodiche dello strumento, oltre alla visibilità della postazione e della segnaletica e alla mancata contestazione immediata.

Principio affermato

Quando il destinatario della sanzione contesta l’affidabilità dell’apparecchio impiegato per misurare la velocità, l’Amministrazione deve provare positivamente l’omologazione iniziale e la taratura periodica dello strumento. Tali verifiche sono necessarie anche se l’apparecchio funziona alla presenza di operatori o dispone di sistemi di autodiagnosi. Il certificato di taratura non deve necessariamente essere menzionato nel verbale, potendo la prova essere fornita nel giudizio.

Motivazione della Cassazione

Il Tribunale aveva esaminato la presegnalazione, la visibilità della postazione e le ragioni della contestazione differita, ma aveva omesso del tutto di decidere sulle specifiche contestazioni relative alla taratura, all’omologazione e alla revisione del Telelaser. Secondo la Cassazione, tali questioni incidono direttamente sull’idoneità della fonte di prova. Solo dopo che l’Amministrazione abbia dimostrato omologazione e taratura spetta all’opponente provare un eventuale malfunzionamento concreto. La Corte ha quindi accolto il primo motivo, cassato la sentenza e rinviato al Tribunale di Perugia; ha invece respinto o dichiarato inammissibili le doglianze sulla segnaletica, sulla visibilità e sull’acquiescenza della Prefettura.

Rilevanza pratica

La pronuncia conferma che, nelle opposizioni a multe fondate su autovelox o Telelaser, una contestazione specifica su omologazione e taratura obbliga l’Amministrazione a produrre la relativa prova. Il giudice non può limitarsi a verificare cartelli e visibilità della postazione: deve affrontare anche l’affidabilità tecnica dell’apparecchio, perché da essa dipende la validità dell’accertamento.

PDF del provvedimento

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