Risarcimento per illegittimo diniego di concessione e interesse pretensivo (C.G.A.R.S. n. 1065 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il diritto al risarcimento del danno da illegittimo esercizio della funzione pubblica non consegue automaticamente all’annullamento dell’atto, operando con pienezza l’art. 2697 cod. civ. sull’onere della prova. Ove si deduca la lesione di un interesse legittimo pretensivo, il giudice deve condurre un giudizio prognostico sulla fondatezza della pretesa, accertando in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo. Il risarcimento presuppone la prova della spettanza del bene della vita e non è configurabile quando si invochi il solo annullamento per vizi formali. Accertata la responsabilità, il lucro cessante è liquidato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze, ai sensi dell’art. 2056, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 1226 cod. civ., anche in moneta attuale.

Il Fatto

Un’aspirante imprenditrice presenta nel 2014 al Comune istanza di concessione di occupazione permanente di un’area pubblica per installarvi un chiosco destinato alla somministrazione di alimenti e bevande. L’istanza non viene mai assentita: a un primo diniego del 2015 seguono un atto soprassessorio, un diniego del 2018 e un ulteriore diniego del 16 marzo 2022, tutti annullati dal giudice amministrativo su distinti ricorsi.

Con ricorso del 2021 la ricorrente agisce ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990 per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da ritardo, quantificato per ogni anno di mancata attivazione dell’iniziativa, e impugna con motivi aggiunti il diniego del 2022. Il TAR accoglie la domanda demolitoria, respinge le domande risarcitorie e compensa in parte le spese. Propone appello l’interessata; il Comune resiste eccependo improcedibilità, difetto di interesse e tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto al ne bis in idem, il vincolo di consequenzialità tra i dinieghi è escluso dalla stessa sentenza che li ha esaminati, fondandosi essi su motivazioni differenti; la domanda risarcitoria in esame attiene inoltre a un periodo temporale distinto e antecedente rispetto a quella definita con la sentenza passata in giudicato, sì che non ricorre alcuna delle fattispecie preclusive richiamate dalla giurisprudenza. Il difetto di interesse è parimenti insussistente, non integrando l’acquiescenza la mancata impugnazione di una pronuncia che si limitava a richiamare la sentenza qui appellata, già sub iudice.

Sulla tardività dell’azione, l’eccezione è riproposta oltre il termine decadenziale dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., senza appello incidentale avverso il capo che l’aveva disattesa; nel merito, i calcoli del Comune non tengono conto della sospensione dei termini disposta dall’art. 84 d.-l. n. 18/2020 per l’emergenza epidemiologica.

Nel merito, richiamando la recente pronuncia C.G.A.R.S. n. 951 del 2024 e i principi delle Sezioni Unite n. 500 del 1999, il Collegio ribadisce che il risarcimento dell’interesse pretensivo esige la dimostrazione della spettanza del bene della vita. Il TAR aveva respinto la domanda ritenendo che l’interessata, priva dell’autorizzazione alla somministrazione, non avrebbe potuto esercitare l’attività: tale rilievo è erroneo, poiché ai sensi dell’art. 64, commi 5 e 6, d.lgs. n. 59/2010 la concessione dell’area precede e condiziona il rilascio dell’autorizzazione, dovendosi in tal senso leggere l’art. 5, comma 4, lett. j), del regolamento COSAP.

Il giudizio prognostico conferma che l’istanza era destinata a esito favorevole: la varietà delle motivazioni opposte e il loro costante travolgimento in sede giurisdizionale dimostrano l’assenza di ogni errore scusabile e integrano la colpa grave dell’Amministrazione, con nesso causale rispetto al pregiudizio subito. Il danno non patrimoniale è invece escluso per difetto di prova.

Il lucro cessante, non essendo l’attività mai avviata e non emergendo costi confluiti nel danno emergente, è liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 2056, secondo comma, cod. civ., ragguagliato direttamente in moneta attuale e determinato in € 50.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. L’appello è accolto parzialmente, con condanna del Comune alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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