Piano attuativo conforme al PGT e termine di impugnazione dalla pubblicazione all’albo (TAR Lombardia n. 1195 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale per impugnare la deliberazione di approvazione di un piano attuativo, soggetta a pubblicazione necessaria all’albo pretorio, decorre dal giorno di scadenza della pubblicazione stessa, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., e non dal successivo aggiornamento della sezione del sito internet comunale dedicata ai piani approvati, che costituisce adempimento estraneo ai meccanismi di conoscenza legale dell’atto. Il piano attuativo conforme agli atti di P.G.T. è adottato e approvato dalla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 4, della legge regionale n. 12 del 2005, senza necessità di competenza consiliare. Esso non è sottoposto a nuova V.A.S. né a verifica di assoggettabilità, quando lo strumento sovraordinato sia già stato sottoposto a valutazione ambientale e il piano attuativo non rechi variante. La valutazione cumulativa degli impatti va compiuta in sede di approvazione del piano generale, non dei singoli piani attuativi conformi.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie e residenti in immobili prossimi all’ambito di trasformazione interessato, hanno impugnato la deliberazione con cui la Giunta comunale ha approvato il piano attuativo relativo all’ambito di trasformazione “AT-02 – Via Milazzo”, unitamente agli atti presupposti e agli allegati. Hanno dedotto l’illegittimità del piano per contrasto con il P.G.T. sotto il profilo insediativo e viabilistico, per la ritenuta natura variante dell’atto, con conseguente incompetenza dell’organo e omessa V.A.S., oltre a censure sul valore storico-identitario dei fabbricati e sulla tutela paesaggistica.
Hanno inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione all’ostensione della relazione dell’A.R.P.A. e del parere della Commissione Paesaggio. Il Comune e la società controinteressata si sono costituiti, eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività, l’inammissibilità per genericità e carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità. La deliberazione di approvazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 2000. Trattandosi di atto pianificatorio non soggetto a notificazione individuale, il termine decorre dal giorno di scadenza della pubblicazione, individuato nel 27 maggio 2024. La notificazione del ricorso, effettuata il 2 ottobre 2024, risulta pertanto tardiva rispetto al termine previsto dall’art. 29 cod. proc. amm.
Il Tribunale esclude che la pubblicazione sul sito comunale, avvenuta il 3 luglio 2024, possa rimettere in termini le ricorrenti. Tale adempimento è estraneo ai meccanismi di conoscenza legale dell’atto e configura un mero aggiornamento della sezione dedicata ai piani attuativi approvati, privo di effetti sul decorso del termine. Nelle procedure pianificatorie, governate dall’art. 13 della legge n. 241 del 1990, la posizione dei soggetti estranei al procedimento è tutelata attraverso la previa adozione del piano, la fase di osservazioni e i peculiari meccanismi di pubblicazione previsti dagli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 12 del 2005.
Il Collegio aggiunge che alcune ricorrenti avevano avuto tempestiva conoscenza dell’approvazione, circostanza che avrebbe potuto condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso collettivo per difetto di omogeneità delle posizioni e a un possibile abuso dello strumento processuale.
Nel merito, le censure sono comunque infondate. L’intervento ricade tra gli ambiti di rigenerazione disciplinati dall’art. 11, commi 5, 5-ter e 5-sexies, della legge regionale n. 12 del 2005, che consente l’incremento dell’indice di edificabilità fino al 20%. La previsione dell’altezza contenuta nella scheda del Documento di Piano ha valore indicativo e non prescrittivo, poiché solo con l’approvazione del piano attuativo si definiscono le regole di dettaglio. Il piano è quindi conforme al P.G.T. e la competenza della Giunta è correttamente esercitata.
Quanto alla V.A.S., il piano attuativo conforme non richiede nuova valutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 12, della legge n. 1150 del 1942, poiché lo strumento sovraordinato è già stato sottoposto a tale procedura. La valutazione cumulativa degli impatti deve essere svolta in sede di approvazione del piano generale, non dei singoli piani attuativi. Infine, la censura sulla tutela storico-paesaggistica è smentita dalla nota della Soprintendenza, che ha escluso la sussistenza di vincoli. Il ricorso è dichiarato irricevibile e l’istanza di accesso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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