Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio con compensazione delle spese (TAR Puglia n. 1065 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, manifestata con atto sottoscritto anche personalmente dal legale rappresentante, ritualmente notificato alle altre parti e non opposta dalle resistenti, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm. La declaratoria di estinzione non presuppone l’accertamento della fondatezza dei motivi, ma solo la verifica della ritualità della rinuncia e dell’assenza di opposizioni. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., anche in considerazione della mancanza di osservazioni contrarie delle amministrazioni resistenti. Il giudice amministrativo, investito di domande di annullamento e di condanna al risarcimento in forma specifica, dichiara cessata la materia del contendere per effetto della sola rinuncia.
Il Fatto
Il consorzio ricorrente impugnava davanti al TAR Puglia l’informazione interdittiva antimafia emessa nel 2021 dalla Prefettura di Lecce, unitamente al provvedimento di gestione straordinaria e temporanea ex art. 32 del D.L. n. 90/2014 e alla nota con cui la società committente aveva disposto l’annullamento della qualificazione nel sistema di qualificazione. Con ricorso introduttivo chiedeva altresì la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno in forma specifica. Con successivi motivi aggiunti estendeva il gravame al provvedimento di conferma dell’estensione della gestione straordinaria ad altri appalti e ai documenti istruttori depositati in giudizio.
Nel corso del giudizio il Collegio disponeva incombenti istruttori con ordinanza e, in sede cautelare, respingeva le domande di sospensione. Prima dell’udienza di merito il ricorrente comunicava di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso e dei motivi aggiunti, dichiarando espressamente di rinunciarvi e chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha depositato un atto sottoscritto anche personalmente dal legale rappresentante, ritualmente notificato alle altre parti in causa e depositato in Segreteria. La rinuncia risulta quindi formalmente regolare sotto il profilo soggettivo e della ritualità della notificazione.
Accertato che le parti resistenti non si sono opposte, il Tribunale dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, richiamando gli artt. 35, secondo comma, lett. c), e 84 cod. proc. amm. La decisione non investe nel merito i profili di illegittimità dedotti, che restano assorbiti dalla caducazione processuale.
Quanto alle spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione tra tutte le parti ai sensi dell’art. 84, secondo comma, cod. proc. amm. A sostegno della statuizione valorizza la mancanza di opposizioni e l’assenza di osservazioni o richieste in senso contrario da parte delle amministrazioni resistenti.
Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata. La pronuncia resta così una decisione di rito, priva di affermazioni sul merito dell’interdittiva antimafia.
Nota della Redazione
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