Discoteca è attività non categoria urbanistica: illegittimo diniego licenza T.U.L.P.S (TAR Marche n. 1066 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La discoteca non costituisce una categoria urbanistica né una classificazione catastale autonoma, ma un’attività che può essere esercitata in locali già abilitati al pubblico spettacolo, anche in spazi aperti o semi-aperti pertinenziali a una struttura ricettiva. Il diniego della licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. non può fondarsi né sull’asserita incompatibilità con il P.R.G. — ove le norme tecniche vietino solo le attività produttive in senso proprio — né su una pretesa “coerenza catastale” estranea alla disciplina di pubblica sicurezza. Il Comune non può arrestare il procedimento istruttorio per la ritenuta presenza di profili ostativi insuperabili, ma deve convocare la Commissione di Vigilanza e, in caso di documentazione insufficiente, attivare il soccorso istruttorio secondo il principio del dissenso costruttivo di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Una società acquirente di un ramo d’azienda subentra nel contratto di locazione dell’area comunale e riavvia, nel complesso immobiliare noto come storico locale da ballo, l’attività di ristorazione e intrattenimento, conseguendo nel 2023 la licenza ex art. 80 T.U.L.P.S. e l’autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S. per pubblico spettacolo fino a 1460 persone, oltre alle S.C.I.A. per le attività ricettive e di bar.

Nel 2024 la polizia amministrativa contesta che la licenza non legittimi l’attività danzante, sul presupposto che il parere dei Vigili del Fuoco riguardi solo le attività di cui alla lettera e) e non quelle di cui alla lettera f) dell’art. 1 del D.M. 19 agosto 1996. La società presenta allora nuova istanza, corredata del parere favorevole dei VV.FF. del 21 febbraio 2025 anche per la lettera f). Il SUAP respinge la domanda senza convocare la Commissione di Vigilanza, rilevando incompatibilità urbanistica, incoerenza catastale e insufficienza della documentazione acustica. Il TAR accoglie in via cautelare e il Consiglio di Stato conferma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene sussistente l’interesse attuale alla decisione, poiché il riavvio del procedimento è avvenuto solo in ossequio all’ordinanza cautelare. Sul piano catastale osserva che non esiste una classificazione “discoteca”, rientrando essa nella categoria D3, e che nei medesimi immobili possono svolgersi attività ricadenti in categorie diverse; decisivo è che sia stato lo stesso Comune a concedere il diritto di superficie trentennale su un complesso da decenni adibito a ristorazione e intrattenimento musicale. Il presupposto è dunque erroneo.

Quanto al profilo urbanistico, la “discoteca” è un’attività esercitabile in qualsiasi zona, salvo divieti specifici nella specie inesistenti. L’art. 27 delle N.T.A. si riferisce alle attività produttive vere e proprie — industrie, impianti di smaltimento — e l’assimilazione operata dalla normativa S.U.A.P. vale solo per i profili procedurali. Urbanisticamente non vi è differenza tra discoteca, dancing e disco bar, essendo identico l’unico profilo rilevante, cioè la regolazione del traffico e della sosta. Il parere dei Vigili del Fuoco attiene solo ai requisiti antincendio, elettrici e di vie di fuga, e in ogni caso il Comando provinciale si è espresso favorevolmente anche per la lettera f).

Sul profilo acustico il Tribunale rileva che, se l’impianto è il medesimo e sono stati ridotti i livelli di amplificazione, non era necessario un nuovo studio previsionale: la relazione sulle misurazioni “sul campo” costituisce documento ulteriore, non richiesto in fase autorizzativa, dove si valuta solo l’impatto potenziale. In ogni caso il Comune non poteva liquidare l’istanza per insufficienza documentale senza applicare il dissenso costruttivo e il soccorso istruttorio, con violazione dei principi dell’art. 6 della legge n. 241/1990.

Il Collegio chiarisce poi che entro le soglie del Piano Acustico Comunale i residenti non possono lamentare danno ingiusto, spettando all’ente regolare gli orari della c.d. movida; le doglianze attengono alla fase di esercizio e alle relative sanzioni. Accoglie infine l’istanza di trasmissione degli atti alla Procura, rilevando che l’art. 331, comma 4, cod. proc. pen. non opera distinzioni e che la condotta potrebbe astrattamente integrare l’art. 681 cod. pen., non depenalizzato. Rigetta l’istanza di cancellazione delle frasi sconvenienti e accoglie il ricorso, con annullamento e ordine di conclusione del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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