Valutazioni tecniche della Commissione nei concorsi universitari e limiti del sindacato (TAR Campania n. 1380 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi universitari per la chiamata dei professori, il giudizio finale della Commissione giudicatrice è espressione di ampia discrezionalità tecnica e non costituisce il risultato di una mera addizione aritmetica o meccanica di fattori, bensì di una valutazione complessiva dell’attività e del curriculum di ciascun candidato. Il sindacato del giudice amministrativo è perciò limitato alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità o non intellegibilità dei criteri e delle valutazioni, nonché al travisamento di fatto e all’errore procedurale, restando precluso ogni riesame nel merito delle scelte riservate all’organo tecnico. Il difetto di specifica ponderazione numerica di singole voci non integra di per sé vizio, ove i criteri siano stati predeterminati e applicati uniformemente. La legittimazione e l’interesse ad agire difettano in capo a chi impugni, con motivi aggiunti, gli atti presupposti di rapporti contrattuali ormai esauriti, cui egli sia rimasto estraneo e rispetto ai quali la Commissione deve valutare il solo possesso sostanziale del requisito.
Il Fatto
Il ricorrente, professore universitario, ha partecipato alla procedura comparativa indetta dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/E1, settore scientifico disciplinare MED/21, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010. All’esito dei lavori la Commissione ha attribuito al controinteressato un punteggio superiore e lo ha designato vincitore; il Rettore ha approvato gli atti con il D.R. n. 3207 del 10 luglio 2025.
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale, il bando e i verbali della Commissione, deducendo la violazione della lex specialis e l’eccesso di potere sotto diversi profili. Con due successivi atti di motivi aggiunti ha esteso l’impugnativa agli atti presupposti adottati dalla Sapienza Università di Roma e dalla Regione Lazio, relativi ai contratti di docenza a termine del controinteressato. Quest’ultimo ha proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui si contesta che la Commissione, nel predeterminare i criteri, abbia espunto la voce relativa alla mera “partecipazione” ai gruppi di ricerca e abbia omesso di ponderare analiticamente l’autonomia scientifica e la continuità della produzione. La censura è infondata: il punteggio concretamente attribuito dimostra che la partecipazione è stata effettivamente valutata, mentre la discrezionalità tecnica non può essere irrigidita in un costrittivo meccanismo di addizione di micro-voci.
Quanto alla valutazione dell’attività didattica, il Tribunale osserva che l’art. 10 del bando individuava espressamente la continuità quale parametro di valutazione. I criteri, rigorosi e applicati uniformemente, prevedevano decurtazioni per discontinuità temporale e per tipologia di incarico; né è irragionevole la scelta di non equiparare all’insegnamento ufficiale attività accessorie. Il tetto massimo quinquennale per l’insegnamento ufficiale ha semmai impedito la piena valorizzazione del percorso del controinteressato. La certificazione del Preside di Facoltà è legittima, sussistendo la competenza funzionale dell’organo di vertice della struttura.
Anche le censure sulla valutazione della ricerca scientifica e delle attività gestionali e clinico-assistenziali sono respinte. Le scelte della Commissione rientrano nel perimetro della discrezionalità tecnica, non sindacabile in assenza di irragionevolezza. Quanto all’articolazione del voto numerico per l’attività assistenziale, il ricorrente non ha fornito adeguata prova di resistenza. La giurisprudenza richiamata conferma che il giudizio finale è valutazione complessiva e non addizione meccanica di fattori, con sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza. Il ricorso principale è quindi respinto.
I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili. Difetta la legittimazione ad agire, perché il ricorrente non ha prospettato un interesse personale, diretto, concreto e attuale rispetto a incarichi affidati all’esito di procedimenti esauriti, cui era rimasto estraneo. Difetta altresì l’interesse ad agire: oggetto della valutazione della Commissione è il possesso sostanziale dell’esperienza didattica, non la formale legittimità della stipula del singolo contratto. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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