Revoca della gara e responsabilità precontrattuale della stazione appaltante (TAR Abruzzo n. 106 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta revoca o annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara determina il difetto sopravvenuto di interesse alla domanda annullatoria, che va dichiarata improcedibile, residuando il solo esame della domanda risarcitoria. La responsabilità precontrattuale della stazione appaltante costituisce responsabilità da comportamento, non da provvedimento, e incide sulla libertà di autodeterminazione negoziale del concorrente, non sull’interesse legittimo all’aggiudicazione. Il danno risarcibile è limitato all’interesse contrattuale negativo, comprensivo delle spese di partecipazione e della perdita di occasioni alternative, con esclusione dell’interesse positivo. Presupposti del ristoro sono la scorrettezza del comportamento dell’amministrazione e l’affidamento incolpevole del privato, dovendosi allocare sul concorrente l’ineliminabile margine di rischio connaturato alla partecipazione alla gara. Non integra colpa la scelta interpretativa dell’amministrazione su una disposizione che ammette letture difformi, avvalorate da note interpretative ministeriali.

Il Fatto

Il ricorrente, operatore economico nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, impugna l’aggiudicazione disposta in favore di un raggruppamento temporaneo nell’ambito di una procedura negoziata senza bando indetta per il progetto di fattibilità tecnica ed economica di un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico. Il ricorso è articolato in tre motivi: carenza dei requisiti speciali in capo al raggruppamento aggiudicatario, erronea valutazione delle offerte tecniche e vizi delle operazioni della commissione giudicatrice.

Nelle more del giudizio il Comune, non costituito, adotta un provvedimento di annullamento in autotutela dell’intera procedura. Il ricorrente, informato il collegio della sopravvenienza, insiste sulla domanda risarcitoria. All’udienza del 12 febbraio 2025 la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva anzitutto il difetto sopravvenuto di interesse rispetto alla domanda annullatoria, essendo stata annullata l’intera procedura di gara. Residua l’esame della domanda risarcitoria, che il ricorrente ha mantenuto; il Tribunale si interroga quindi sulla astratta configurabilità di una responsabilità precontrattuale dell’amministrazione procedente.

Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione dell’istituto: la responsabilità precontrattuale è responsabilità da comportamento, non da provvedimento, e incide non sull’interesse legittimo pretensivo all’aggiudicazione ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali. Il danno risarcibile va pertanto limitato all’interesse contrattuale negativo, comprensivo delle spese sopportate per l’approntamento della partecipazione e della perdita di occasioni di lavoro alternative, purché provate; è escluso il ristoro dell’interesse positivo. Sul punto il collegio richiama Cons. St., IV, n. 131 del 2015.

Il Tribunale osserva poi che chi entra in una trattativa precontrattuale, specie nelle forme del procedimento di evidenza pubblica, assume un ineliminabile margine di rischio sulla conclusione del contratto, derivante dalla libertà contrattuale di entrambe le parti e dal legittimo esercizio dei poteri di autotutela pubblicistici. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 5 del 2018, il collegio sottolinea che il riconoscimento della responsabilità precontrattuale trasferisce i costi della partecipazione dal concorrente all’amministrazione solo in presenza di un comportamento scorretto e di un affidamento incolpevole, quali punti di equilibrio tra libertà contrattuale e canoni di correttezza e buona fede.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale esamina la condotta del Comune, che ha annullato in autotutela la determinazione di affidamento sul presupposto che l’obbligazione giuridicamente vincolante di cui all’art. 3 del D.M. 17.04.2024, da assumere entro sei mesi, coincidesse con la firma del contratto, non intervenuta nel termine. Il collegio esclude la colpa: la disposizione ammetteva interpretazioni difformi, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, e le note interpretative ministeriali hanno chiarito che il momento rilevante ai fini della finanziabilità era quello della stipula. L’amministrazione ha dunque legittimamente annullato la procedura per evitare il rischio di condurre a termine una gara non finanziabile.

La domanda annullatoria è dichiarata improcedibile e quella risarcitoria respinta perché infondata. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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