Accoglimento dell’ottemperanza per l’erogazione della carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3940 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accoglie la domanda diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto del docente non di ruolo all’ottenimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale, qualora l’Amministrazione non abbia provveduto entro il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. La condanna dell’Amministrazione all’esecuzione nel termine di novanta giorni è accompagnata dalla nomina anticipata di un commissario ad acta, il quale provvederà, in via sostitutiva, entro i successivi sessanta giorni, anche avvalendosi del pagamento in conto sospeso di cui al comma 2 dell’art. 14 citato.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, adiva il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Civile e Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Il giudice ordinario, con sentenza n. 829/2025, dichiarava tale diritto e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione professionale.
La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata all’Amministrazione il 25 settembre 2025. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, senza che alcun adempimento fosse stato compiuto, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, verificando l’avvenuta notifica della sentenza del giudice del lavoro all’Amministrazione e la sua efficacia di giudicato, come da attestazione della Cancelleria. Ha inoltre rilevato la decadenza del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, condizione necessaria per l’ammissibilità dell’azione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto l’Amministrazione non aveva fornito prova di aver dato esecuzione alla pronuncia. Ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per assicurare l’effettività della tutela, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, che opererà come organo ausiliario del giudice in caso di persistente inottemperanza, entro i sessanta giorni successivi alla richiesta della parte. Il commissario è stato espressamente autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, senza che sia dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
La decisione si segnala per l’approccio volto a garantire l’integrale e sollecita esecuzione del giudicato, predisponendo un meccanismo di tutela che, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, consente al creditore di attivare direttamente il commissario, evitando la necessità di un nuovo ricorso. La natura accessoria del giudizio di ottemperanza ha infine determinato la condanna alle spese dell’Amministrazione, liquidate in euro 800,00 e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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