Servizi di supporto alla progettazione non sono affini nell’offerta tecnica (TAR Toscana n. 106 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione dell’offerta tecnica di una gara di servizi di ingegneria e architettura, il servizio di mero supporto alla progettazione non è qualificabile come servizio affine alla progettazione oggetto dell’affidamento. Le attività di supporto, in quanto strumentali e accessorie, rilevano ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ma non ai fini del contenuto minimo dell’offerta. Il giudizio di affinità, quando riguarda l’offerta tecnica, va condotto con particolare rigore, perché in quella fase l’interesse pubblico non è l’apertura del mercato ma la verifica di conformità dell’offerta alle necessità della stazione appaltante. Ove l’offerta tecnica risulti inammissibile per carenza dei servizi minimi richiesti a pena di esclusione, il provvedimento di esclusione ha contenuto vincolato e si sottrae alle censure sugli ulteriori motivi.

Il Fatto

La ricorrente, mandataria di un raggruppamento costituendo, partecipava alla gara bandita dalla Diocesi di Volterra, in qualità di soggetto attuatore, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione e alla direzione dei lavori di sicurezza sismica di un complesso monumentale. Il raggruppamento si classificava primo nella graduatoria provvisoria su ventitré partecipanti.

Dopo l’apertura della documentazione amministrativa, il RUP attivava il soccorso istruttorio e, all’esito della verifica, la stazione appaltante adottava il preavviso di esclusione e quindi il provvedimento definitivo del 24 ottobre 2024. La ricorrente impugnava l’esclusione e il differimento dell’accesso, articolando motivi aggiunti dopo il deposito in giudizio della documentazione di gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la doglianza sull’accesso. La documentazione richiesta era stata depositata in giudizio dalla Diocesi e su di essa la ricorrente aveva costruito i motivi aggiunti, senza riproporre la censura. Ne consegue la improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del quinto motivo.

Nel merito, la questione centrale è se le attività di supporto alla progettazione possano essere equiparate ai servizi oggetto dell’affidamento. La ricorrente invocava le Linee Guida ANAC n. 1/2016 e alcune pronunce amministrative. Il Tribunale ritiene la tesi errata: le Linee Guida richiamano i servizi di consulenza accessoria solo per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, mentre le sentenze citate riguardano controversie sulla sussistenza del requisito di partecipazione.

Nel caso concreto, invece, si controverte del contenuto minimo dell’offerta tecnica, disciplinato dagli artt. 16 e 19 del Disciplinare, non specificamente censurati. Poiché l’oggetto dell’appalto comprendeva l’elaborazione completa del progetto di fattibilità, del progetto esecutivo, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, il campo dei servizi affini doveva riferirsi all’intera progettazione. Il solo supporto non è dunque affine.

Il Collegio sottolinea che l’attività di progettazione esecutiva si distingue dal supporto perché consta di un insieme definito di elaborati, richiamati dall’art. 22, comma 4, All. I.7, D. Lgs. n. 36/2023. Il giudizio di affinità va condotto con rigore, operando in una fase diversa da quella dei requisiti di partecipazione.

Accertata l’inammissibilità dell’offerta, il provvedimento si regge autonomamente su tale ragione e ha contenuto vincolato. Sono perciò infondate la quarta censura principale e quella dei motivi aggiunti, mentre lo scrutinio degli ulteriori profili del primo motivo e della seconda e terza censura diventa inutile. Il ricorso principale è in parte improcedibile e in parte respinto, i motivi aggiunti respinti, le spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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