Parere Soprintendenza non vincolante per fotovoltaico in area idonea (TAR Piemonte n. 1795 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle more dell’individuazione delle aree idonee, gli impianti fotovoltaici a terra ricadenti nelle aree idonee ex art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1, d.lgs. n. 199/2021 sono disciplinati dalla procedura di cui all’art. 22 d.lgs. n. 199/2021, che qualifica il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica come obbligatorio ma non vincolante. La Soprintendenza non può attribuire unilateralmente al proprio parere portata vincolante, né la relativa determinazione può assumere tale efficacia nei confronti dell’Amministrazione procedente. La presenza di un vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 non preclude la qualificazione dell’area come idonea, poiché rileva unicamente il vincolo relativo ai beni culturali. Non trovano applicazione, in quanto speciale, le discipline generali del silenzio-assenso e del silenzio devolutivo di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e all’art. 17-bis legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una società attiva nella progettazione e gestione di impianti da fonti rinnovabili ha avviato una procedura semplificata ex art. 6 d.lgs. n. 28/2011 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 2.744,50 kWp. Su indicazione dell’Amministrazione comunale, la società ha presentato domanda di autorizzazione paesaggistica, poiché il terreno interessato ricade in area tutelata ex lege ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, in quanto situato a breve distanza da un corso d’acqua e da un lago artificiale.
Il Comune ha richiesto il parere alla competente Soprintendenza, che, avviato il contraddittorio procedimentale anche ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, ha espresso parere negativo, qualificandolo come vincolante. La società ha impugnato la determinazione davanti al TAR, deducendo cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso avverso un atto endoprocedimentale. Il parere impugnato è espressamente qualificato come vincolante e l’istruttoria attesta che il Comune si sia ritenuto vincolato dalla valutazione della Soprintendenza, con conseguente portata direttamente lesiva per la società ricorrente.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la propria recente pronuncia (TAR Piemonte, Sez. II, 24.02.2026 n. 383), resa tra le medesime parti, per ricostruire lo statuto del parere della Soprintendenza nelle procedure per impianti da fonti rinnovabili. La diversa potenza dell’impianto incide sul titolo abilitativo richiesto, ma non sulla disciplina delle aree idonee né sullo statuto del parere.
L’area interessata è qualificabile come idonea ex art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1, d.lgs. n. 199/2021, trattandosi di area agricola racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale. Tale qualificazione non è impedita dal vincolo ex lege di cui all’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, poiché la norma considera preclusivo solo il vincolo relativo ai beni culturali, salva la necessità di tener conto delle esigenze di tutela del paesaggio ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 199/2021.
Ne consegue l’applicabilità dell’art. 22 d.lgs. n. 199/2021, che qualifica come non vincolante il parere paesaggistico, in forza del principio lex specialis derogat generali. È pertanto fondato il primo motivo. Infondati il secondo, terzo e quarto motivo, poiché la specifica disciplina dell’art. 22 esclude il ricorso alle fattispecie di silenzio-significativo di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e all’art. 17-bis legge n. 241/1990.
Il quinto motivo è infondato. Il parere paesaggistico conserva ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo per illogicità, incoerenza o incompletezza macroscopiche. Nel caso concreto il parere è immune da incongruenze, cosicché le censure attoree attingono il merito della discrezionalità tecnica e risultano inammissibili. Il ricorso è accolto con annullamento della determinazione limitatamente alla qualificazione vincolante, fermo l’effetto conformativo, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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