Il giudice amministrativo ordina l’accredito sulla Carta del docente e nomina commissario ad acta (TAR Veneto n. 1633 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando l’obbligo rimasto ineseguito grava sulla pubblica amministrazione. In caso di inottemperanza dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine stabilito e nomina sin da ora un commissario ad acta che provvederà direttamente in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. La mancata costituzione dell’amministrazione intimata determina l’accoglimento della domanda, non avendo essa fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito della somma di euro 1.500,00. La sentenza, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, non era stata tuttavia ottemperata dall’amministrazione entro il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Veneto.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando l’avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e la regolare notifica al Ministero, nonché il decorso del termine dilatorio. Il Collegio ha poi chiarito che l’azione di ottemperanza è esperibile anche avverso le sentenze del giudice ordinario, richiamando l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che la prevede “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato poiché il Ministero, non costituitosi in giudizio, non ha fornito alcun elemento per dimostrare l’avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza. Il TAR ha pertanto ordinato all’amministrazione di provvedere all’accredito della somma sul portafoglio Carta del docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Per garantire l’effettività della tutela, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che dovrà attivarsi su istanza della parte ricorrente in caso di ulteriore inadempimento, provvedendo direttamente o tramite funzionario delegato entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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