PPTR e osservazioni respinte, interesse del proprietario alla riqualificazione (TAR Puglia n. 1070 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario che abbia presentato osservazioni motivate nel procedimento di formazione del piano paesaggistico territoriale, respinte o parzialmente accolte, ha interesse a impugnare la determinazione che qualifica i suoi beni, anche quando il nuovo strumento confermi vincoli già imposti dal previgente PUTT. La nuova pianificazione incide comunque sul regime degli immobili, includendoli tra gli ulteriori contesti paesaggistici e assoggettandoli alle relative misure di tutela. Il piano paesaggistico che recepisce l’art. 143, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 42/2004 non è viziato per il solo fatto di individuare detti contesti in continuità con la disciplina precedente, quando la classificazione corrisponda alla natura dei luoghi accertata in istruttoria. La valutazione di conformità del piano alla realtà territoriale è questione di fatto, insindacabile se sorretta da verificazione tecnica e da riscontri documentali.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di immobili nel Comune di Brindisi classificati come zona E agricola dal PRG, impugnava la deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, con cui è stato approvato il PPTR, nella parte in cui erano state respinte le osservazioni presentate nel procedimento di pianificazione. Lamentava l’erroneità della classificazione impressa ai propri terreni, in particolare l’individuazione del contesto UCP Cordoni dunari e del bene BP Boschi, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 143 d.lgs. n. 42/2004, contraddittorietà e travisamento del fatto.

Si costituivano la Regione Puglia e i Ministeri competenti, resistendo nel merito. Il Collegio disponeva verificazione affidandola a un organismo pubblico, che depositava relazione. All’udienza pubblica il difensore del ricorrente chiedeva rinvio per motivi personali; la difesa erariale e la Regione si associavano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’istanza di rinvio. Richiama l’art. 2, comma 2, c.p.a. sulla ragionevole durata del processo e l’art. 73, comma 1, c.p.a., che assicura ampio contraddittorio scritto; l’art. 73, comma 2, c.p.a. limita la discussione orale a forma sintetica, mentre l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo per casi eccezionali. Rileva che la causa pende da dieci anni, che le posizioni sono chiare e che il difensore nominato è stato sostituito da altro avvocato con delega, come ammesso dall’art. 14, comma 2, legge n. 247/2012.

Respinta l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, il Collegio richiama Cons. St., sez. IV, n. 1069 del 1993: il proprietario che abbia chiesto una diversa destinazione ha interesse a impugnare la determinazione negativa che conferma la precedente disciplina urbanistica. Il nuovo piano ha comunque inciso sui beni, includendoli tra gli UCP con le relative misure di tutela.

Nel merito, la Regione aveva accolto solo parzialmente l’osservazione: confermato il vincolo UCP Cordoni dunari, aveva declassificato il BP Boschi a UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale. La censura è infondata: le relazioni di parte risalgono al 2020 e riguardano un’area trasformata da interventi antropici non autorizzati; i cordoni dunari risultano dalla cartografia del PPTR, che recepisce la Carta Idrogeomorfologica regionale, e sono confermati dalla sentenza penale del 10 ottobre 2018 e dall’ordinanza comunale di ripristino.

La verificazione ha accertato la presenza di entrambe le formazioni, occultate parzialmente da modifiche dei luoghi alla data di adozione del piano. Il PPTR ha dato applicazione all’art. 143, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 42/2004, individuando gli ulteriori contesti da sottoporre a misure di salvaguardia, fermi restando la destinazione urbanistica agricola e i vincoli ex lege. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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