Obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 11752 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’obbligo di provvedere sorge per effetto della presentazione di una formale istanza e della scadenza del relativo termine, indipendentemente da ogni ulteriore attività sollecitatoria dell’interessato. Il termine per la conclusione del procedimento è quello di cui all’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, pari a tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, cui va aggiunto il termine di trenta giorni per la verifica di completezza della documentazione; il termine complessivo massimo è pertanto di quattro mesi. La scadenza di tale termine senza l’adozione del provvedimento finale integra la fattispecie del silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere e nomina sin d’ora del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione europea, in data 20 giugno 2025. Decorso infruttuosamente il termine di conclusione del procedimento, ha adito il TAR Lazio ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e per ottenere l’ordine di provvedere sulla propria istanza. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato l’orientamento consolidato del Tribunale, ha ritenuto il ricorso fondato. Ha premesso che l’autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro è individuata dall’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Il Tribunale ha quindi osservato che, per la sussistenza dell’obbligo di provvedere, sono necessari e sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di specie entrambi i presupposti risultano integrati, non essendo l’Amministrazione pervenuta ad alcuna pronuncia sulla domanda presentata il 20 giugno 2025.
Quanto al termine, il Collegio ha precisato che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve provvedere entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 della medesima disposizione prevede che l’autorità verifichi la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento e possa richiedere eventuali integrazioni. Il termine complessivo massimo per l’adozione del provvedimento finale è pertanto di quattro mesi. Tale termine risultava già scaduto alla data di proposizione del ricorso, senza che fosse stato adottato il provvedimento espresso.
Accertata la sussistenza del silenzio inadempimento, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenuto conto della natura di procedimenti “di massa” caratterizzati da un elevato numero di richieste. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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