Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Sardegna n. 1070 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’amministrazione che abbia eseguito solo parzialmente la sentenza — provvedendo al pagamento delle spese di lite ma non al riconoscimento del capitale — è inadempiente e legittima la nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. L’incarico è soggetto a un termine perentorio per l’esecuzione del giudicato. All’attività commissariale prestata da un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente non consegue alcuna liquidazione di compenso.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 117 del 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, pari a 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, oltre rivalutazione e interessi e rifusione delle spese di lite.

La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Nel corso del giudizio di ottemperanza l’amministrazione ha corrisposto le spese legali al procuratore dichiaratosi antistatario, ma ha lasciato ineseguito il capitale. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti.

La Motivazione della Corte

Il TAR sarda ricostruisce il perimetro del giudizio ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e verifica l’attuale consistenza dell’inadempimento. La difesa erariale ha dato atto di aver sollecitato l’amministrazione all’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia.

L’esecuzione parziale non è sufficiente a escludere il rimedio. Il pagamento delle spese di lite, per quanto intervenuto, lascia intatto il giudicato sul riconoscimento del capitale, che costituisce l’obbligazione principale accertata dal giudice del lavoro. La resistenza opposta dall’amministrazione alla richiesta della ricorrente è pertanto ingiustificata.

Il Collegio accoglie dunque l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita della sentenza. L’incarico è affidato al Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Quanto al compenso, il TAR esclude ogni liquidazione. Le funzioni commissariali sono infatti affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in misura ridotta per tenere conto della serialità della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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