L’ordinanza di sgombero di immobile acquisito al patrimonio comunale ha natura provvedimentale e autoritativa (TAR Lazio n. 13181 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sgombero di un immobile abusivo, già acquisito al patrimonio comunale per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione notificato al privato, costituisce il terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione, entrambi dotati del connotato dell’esecutorietà. Essa ha natura provvedimentale e autoritativa, essendo riconducibile all’esercizio dei poteri pubblicistici di repressione dell’abusivismo edilizio di competenza dirigenziale, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo della relativa controversia. L’amministrazione non è tenuta ad avvalersi degli ordinari rimedi civilistici, quali le azioni possessorie o la rei vindicatio, potendo legittimamente procedere in via di autotutela esecutiva.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente competente del Comune di Anzio ha ordinato loro di sgomberare, da persone e cose, un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, entro il termine di novanta giorni dalla notifica.
Con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto che il Comune non avrebbe potuto avvalersi dell’autotutela possessoria, trattandosi di bene disponibile per il quale l’amministrazione avrebbe dovuto agire nelle forme ordinarie della rei vindicatio o delle azioni possessorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1337, secondo cui l’atto di sgombero dell’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale per inottemperanza all’ordine di demolizione si inserisce nell’ambito dei provvedimenti repressivi dell’abusivismo e ha natura provvedimentale e autoritativa.
La Corte ha precisato che non risulta contestato che l’ordinanza di sgombero faccia seguito ad atti mai impugnati, quali l’ordinanza di demolizione e il successivo accertamento dell’inottemperanza, in ragione dei quali il Comune ha trascritto l’acquisto dell’immobile. L’atto di sgombero costituisce pertanto il terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione, di per sé dotati del connotato dell’esecutorietà in quanto estrinsecazioni dei poteri di vigilanza e di repressione urbanistico-edilizia sul territorio.
Conseguentemente, non colgono nel segno i rilievi dei ricorrenti secondo cui il Comune avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari rimedi civilistici, dovendosi ritenere legittimo il ricorso all’autotutela esecutiva. La circostanza che i ricorrenti abbiano polarizzato le proprie censure esclusivamente sul profilo dell’autotutela possessoria ha determinato il rigetto del ricorso.
In considerazione della natura e dell’andamento della lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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