Revoca nulla osta per marca da bollo contraffatta: rileva la condotta dell’intermediario ex art. 1228 cod. civ. (TAR Puglia n. 116 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca dei nulla osta al lavoro stagionale, la non autenticità del codice identificativo della marca da bollo indicata nella domanda integra un elemento nuovo e autonomo che determina il venir meno di uno dei presupposti essenziali per il rilascio del nulla osta e del successivo permesso di soggiorno. La sistematicità della condotta del datore di lavoro, desumibile dal rilevante numero di pratiche irregolari, esclude che la violazione possa essere circoscritta a un mero profilo fiscale. La condotta dell’intermediario che abbia curato gli adempimenti burocratici per conto del datore di lavoro è comunque rilevante ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., sicché la buona fede dei lavoratori non è circostanza idonea a paralizzare il provvedimento di revoca.
Il Fatto
Alcuni lavoratori stranieri impugnavano il decreto con cui la Prefettura aveva disposto la revoca dei nulla osta al lavoro stagionale già rilasciati, sul presupposto della presunta non autenticità dei codici identificativi delle marche da bollo indicate in domanda e della conseguente mendacità delle autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. La revoca era stata disposta a seguito di istanza presentata dal datore di lavoro, che si era avvalso di un intermediario per gli adempimenti burocratici.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di scrutinio sommario tipico della fase cautelare, ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per accogliere l’istanza, valorizzando le ragioni addotte dall’Amministrazione a sostegno della revoca. La non autenticità del codice identificativo della marca da bollo e la non veridicità della dichiarazione sostitutiva sono state considerate circostanze idonee a giustificare il provvedimento impugnato.
Il Collegio ha attribuito particolare rilievo alla sistematicità della condotta della ditta richiedente, evidenziata dallo stesso atto impugnato con riferimento al rilevante numero di pratiche irregolari. Tale sistematicità ha logicamente indotto lo Sportello Unico a ritenere che l’irregolarità non potesse essere ridotta a una mera violazione di carattere fiscale, ma costituisse un elemento idoneo a far venir meno uno dei presupposti essenziali dell’istanza, tra cui il vincolo di fiducia che deve intercorrere tra gli imprenditori privati e le Amministrazioni preposte al controllo.
Quanto alle deduzioni difensive relative alla circostanza che i profili penali avessero attinto solo il titolare delle credenziali SPID, senza coinvolgere i lavoratori né il datore di lavoro, il Tribunale ha osservato che la condotta dell’intermediario è comunque rilevante in base ai principi dell’art. 1228 cod. civ., applicabili anche al procedimento amministrativo in esame. L’eventuale buona fede dei lavoratori ricorrenti non è quindi circostanza sufficiente a superare il fumus di legittimità del provvedimento di revoca. L’istanza cautelare è stata respinta con compensazione delle spese di fase.
Nota della Redazione
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