Revoca concessione demaniale marittima e decorrenza dal piano regolatore adottato (C.G.A.R.S. n. 1071 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca parziale di una concessione demaniale marittima fondata sulla sopravvenuta incompatibilità dell’area con la destinazione impressa dal piano regolatore portuale va fatta retroagire alla data di adozione del piano, e non a quella della sua approvazione. Anche il piano solo adottato, nelle more del procedimento di approvazione previsto dall’art. 5 della l. n. 84/1994, costituisce ostacolo reale e attuale all’utilizzo dell’area secondo la destinazione concessa, poiché rende oggettivamente impossibile l’attività del concessionario e integra un pericolo effettivo di compromissione delle finalità di tutela perseguite dallo strumento urbanistico. Il vincolo storico-artistico apposto sull’area non determina invece, di per sé, incompatibilità assoluta con l’insediamento del cantiere navale, limitandosi a condizionare le modalità di progettazione dell’intervento.

Il Fatto

Una società operante nella cantieristica navale si aggiudicava nel 2006 la concessione di due aree demaniali marittime nel Comune di Messina, da destinare a riparazione e costruzione navale. Per la seconda area il progetto di adeguamento funzionale veniva negato dalla Soprintendenza nel 2008; il diniego era poi annullato dal giudice amministrativo.

Con decreto n. 154/2022 l’Autorità portuale revocava parzialmente la concessione, facendo decorrere gli effetti dal 23 agosto 2019, data di approvazione del piano regolatore portuale che aveva destinato l’area a parco archeologico. La società impugnava il provvedimento e il diniego di autotutela sul canone. Il TAR Catania accoglieva in parte il ricorso, annullando il decreto solo per la mancata riduzione del canone. Proponeva appello la società, dolendosi della decorrenza della revoca e della compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto che la revoca dovesse retroagire al rilascio della concessione. Il decreto assessoriale n. 2444/1990 non precludeva in toto l’insediamento della cantieristica, ma ne condizionava le modalità progettuali ai sensi dell’art. 11 della l. n. 1089/1939. La relazione allegata al vincolo ha contenuto descrittivo e non dimostra l’incompatibilità assoluta prospettata dall’appellante.

Assume rilievo dirimente la sentenza del TAR Catania n. 2965/2021, che ha annullato il parere negativo della Soprintendenza per difetto di motivazione, confermando l’insostenibilità della tesi dell’incompatibilità totale.

La Corte accoglie invece il motivo sulla decorrenza. Il TAR aveva riconosciuto che il piano regolatore destina l’area a parco archeologico, traendone quasi automaticamente la legittimità della decorrenza dalla data di approvazione. La conclusione non regge: alla data della concessione il vincolo storico non impediva il cantiere; il piano già prevedeva la destinazione a parco sin dalla sua adozione.

Non convince l’obiezione erariale secondo cui il piano, in base all’art. 5 della l. n. 84/1994, non era vigente né efficace: l’argomento resta su un piano formale. Anche solo adottato, il piano costituiva un ostacolo serio e reale all’assentimento del progetto, quanto meno come effettivo pericolo di compromissione delle finalità di tutela. La revoca andava quindi fatta retroagire al 27 marzo 2008.

L’accoglimento parziale travolge il regolamento delle spese di primo grado e rende improcedibile il relativo motivo; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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