La decisione di accoglimento degli impegni ex art. 14-ter l. n. 287/1990 è sindacabile solo per manifesta illogicità (TAR Lazio n. 12423 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di rendere obbligatori gli impegni presentati dalle imprese ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 287/1990 costituisce una modalità di chiusura anticipata del procedimento istruttorio e non contiene alcun accertamento in ordine all’avvenuta infrazione. Nell’accogliere la proposta l’AGCM esercita un’ampia discrezionalità tecnica ed economica che investe sia l’an sia il quid e il quomodo delle misure. Ne deriva che il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto alla verifica della completezza e veridicità della istruttoria e all’assenza di errori o di illogicità manifeste. La cessione della partecipazione azionaria a prezzo simbolico non priva di causa l’operazione, trovando giustificazione nel contesto degli impegni finalizzati alla chiusura del procedimento. La mancata escussione del pegno e il mancato esercizio dell’opzione di acquisto escluono la configurabilità di una concentrazione. La decisione della Commissione europea di rinvio ai sensi dell’art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004 fondata su uno scenario futuro ed eventuale non preclude all’AGCM l’esame dei rapporti in essere nella prospettiva di una possibile intesa.
Il Fatto
Una società concorrente ha impugnato la delibera con cui l’AGCM ha reso obbligatori, ex art. 14-ter della legge n. 287/1990, gli impegni presentati da tre società operanti nel trasporto marittimo di linea tra la penisola e le isole maggiori. Il procedimento era stato avviato per verificare se i legami societari e finanziari tra una holding (controllante di una società di navigazione) e una compagnia concorrente, sorti in esecuzione di un concordato preventivo, avessero facilitato un coordinamento delle politiche commerciali in violazione dell’art. 101 TFUE.
Gli impegni prevedevano la cessione a prezzo simbolico delle azioni della compagnia detenute dalla holding, la rinuncia al pegno e l’estinzione del debito mediante vendita di asset non strategici con procedura competitiva. All’esito dell’asta, le navi sono state aggiudicate alla stessa holding per un importo pari al debito. La ricorrente ha dedotto che gli impegni non avrebbero risolto le criticità concorrenziali e avrebbero realizzato una spoliazione patrimoniale della compagnia, auspicando l’attivazione dei poteri di controllo sulle concentrazioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha premesso che l’istituto degli impegni risponde al duplice interesse dell’impresa a evitare l’accertamento dell’infrazione e dell’Autorità a risolvere tempestivamente il problema concorrenziale. La valutazione di idoneità delle misure è connotata da discrezionalità tecnica ed economica, con sindacato giurisdizionale limitato alla illogicità manifesta e al travisamento dei fatti, anche in ragione della natura prospettica della valutazione, orientata al futuro.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto ragionevole la valutazione di idoneità degli impegni, in quanto diretti a eliminare il presupposto a monte della criticità, ossia il legame societario e finanziario tra i gruppi. La cessione della partecipazione a prezzo simbolico non incide sull’effetto traslativo e trova giustificazione causale nella chiusura del procedimento. Il vincolo di charter back non è stato ritenuto idoneo a ricreare un canale di scambio di informazioni, configurando una locazione che attribuisce al locatario il pieno controllo del bene e preservando l’operatività della compagnia. La gara è risultata trasparente e aperta, essendo stata pubblicizzata e gestita da soggetti indipendenti; la mancata partecipazione della ricorrente esclude la predeterminazione dell’esito.
Il secondo motivo è stato respinto richiamando le considerazioni sulla legittimità della procedura di vendita. Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che la decisione della Commissione europea resa ai sensi dell’art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004 era fondata su uno scenario futuro ed eventuale, ossia l’escussione del pegno in caso di inadempimento, mai verificatosi. Non essendo stata acquisita la maggioranza delle quote, non poteva configurarsi una concentrazione e non era preclusa all’AGCM la qualificazione dei rapporti in essere come possibile intesa. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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