Spese di lite ridotte per serialità ma non sotto i minimi tariffari (Cons. Stato n. 6068 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma resta fermo il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La serialità del contenzioso, pur non essendo una delle ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, in quanto indice di un minor impegno difensivo. Il rispetto dei parametri tariffari assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso liquidato. Ne consegue che la liquidazione non può scendere al di sotto delle soglie minime dei valori tabellari, anche tenendo conto della riduzione consentita per i giudizi seriali.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal giudice di primo grado l’esecuzione di un giudicato che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuire il beneficio della carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il TAR per la Sardegna aveva accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni e nominando, in caso di perdurante inottemperanza, il Commissario ad acta.

Quanto alle spese, il primo giudice — in considerazione del carattere seriale della controversia — le aveva liquidate in euro 400,00. L’appellante ha impugnato esclusivamente tale statuizione, deducendo che la somma era inferiore ai parametri tariffari minimi e chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un importo superiore, con distrazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato preliminarmente il principio per cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. Pur trattandosi di potere discrezionale riservato al giudice, resta salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale.

La Sezione ha poi ricostruito il quadro dei valori tabellari, richiamando il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di decreto ministeriale di modifica del D.M. n. 55 del 2014. In quella sede era stato chiarito che le modifiche ai parametri miravano proprio a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento a una soglia numerica minima. Il decreto intendeva quindi limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie minime percentuali di riduzione al di sotto delle quali non è possibile andare.

Su tali basi, il Collegio ha ritenuto non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, che si poneva al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. Al tempo stesso, la Sezione ha respinto la censura di apoditticità della motivazione, rilevando che il contenzioso era oggettivamente privo di profili di complessità e connotato da elevata serialità.

Il Collegio ha confermato che la serialità del contenzioso, pur non essendo tra le ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione del compenso, in quanto indice di un minor impegno difensivo. Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione e compenso, secondo il disposto dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014. L’appello è stato quindi accolto in parte: le spese del primo grado sono state rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate, tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda, proposta per un importo superiore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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