Cessazione della materia per correzione dell’autorizzazione demaniale e delle distanze (TAR Sicilia n. 1077 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, in corso di causa, di un provvedimento di correzione che riconosca il bene della vita invocato dal ricorrente determina cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., venendo meno la lesività degli atti impugnati. L’interesse legittimo di tipo oppositivo si considera soddisfatto quando l’amministrazione, rettificando l’atto, impone all’operatore l’arretramento dei manufatti su area demaniale e il rispetto delle distanze legali, assicurando la non invasione della strada vicinale. Il giudice amministrativo, fuori dai casi di giurisdizione esclusiva, può conoscere della titolarità dei diritti reali solo in via incidenter tantum, ove la questione sia pregiudiziale all’esame di legittimità; l’accertamento con efficacia di giudicato resta riservato al giudice ordinario.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di nuda proprietà e usufrutto su un immobile ubicato a ridosso della spiaggia in località Santa Tecla, impugnano l’autorizzazione n. 16 del 20 febbraio 2024 con cui l’amministrazione regionale ha esteso di 115 mq lo stabilimento balneare della società controinteressata. La porzione aggiuntiva, qualificata nel provvedimento come “superficie comunale”, coinciderebbe secondo i ricorrenti con una strada vicinale che serve le abitazioni prospicienti il mare: l’estensione lederebbe i loro diritti reali e consentirebbe un arretramento della struttura in violazione delle distanze legali del regolamento edilizio comunale.
Con motivi aggiunti i ricorrenti gravano anche il parere favorevole endoprocedimentale reso dal Comune. Nel corso del giudizio l’amministrazione regionale prima avvia la revoca parziale, poi archivia quel procedimento e adotta una correzione di errore materiale dell’autorizzazione, qualificando l’area come demaniale marittimo e ordinando alla società di arretrare i manufatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’ultimo provvedimento di correzione ha pienamente soddisfatto la pretesa sostanziale dei ricorrenti. L’interesse legittimo oppositivo sotteso all’azione di annullamento era legato al bene giuridico sostanziale consistente nell’arretramento dello stabilimento in zona demaniale, nel rispetto della strada vicinale e delle distanze legali dalla proprietà dei ricorrenti.
L’atto di correzione impone alla società controinteressata di arretrare le strutture su terreno demaniale, ripristina le distanze e assicura la non invasione dell’area occupata dalla strada vicinale, come da progetto approvato. Riconosce così in via sopravvenuta il bene della vita agognato, facendo venir meno la lesività degli atti gravati sia col ricorso principale che coi motivi aggiunti.
Le residue ambiguità lamentate dai ricorrenti — il permanere, nel contenuto complessivo degli atti, di un riferimento all’area come proprietà comunale — non possono essere oggetto di sindacato in questa sede. L’oggetto del giudizio è la domanda di annullamento di determinazioni che, per effetto della correzione, hanno perso l’originario carattere lesivo.
Il Tribunale precisa poi i limiti della propria cognizione. Ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm., fuori dai casi di giurisdizione esclusiva, la possibilità di accertare la titolarità di diritti reali su beni immobili è limitata alle ipotesi in cui gli aspetti controversi siano pregiudiziali e necessari per pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati. Nel caso concreto tali atti hanno perso portata lesiva, con la conseguenza che le statuizioni sui diritti soggettivi restano rese incidenter tantum, senza efficacia di giudicato. Eventuali azioni di accertamento della proprietà dovranno essere proposte davanti al giudice ordinario.
In definitiva il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con riguardo sia al provvedimento finale sia al parere endoprocedimentale. Le spese seguono la soccombenza virtuale nei rapporti tra ricorrenti e amministrazione regionale, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori; compensate per il Comune e per la società controinteressata, atteso che la lesione è originata dall’atto regionale rettificato solo in corso di causa.
Nota della Redazione
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