Coperture stagionali amovibili soggette ai limiti di altezza del comparto (TAR Toscana n. 1167 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il limite di altezza previsto dalla scheda norma di un comparto inserito nel sistema ambientale dello strumento urbanistico si applica a qualunque struttura che impedisca la fruizione delle visuali protette, anche quando costituisca opera pertinenziale o copertura stagionale amovibile realizzata successivamente rispetto a un complesso esistente. La natura temporanea e smontabile del manufatto non sottrae lo stesso al limite generale, non ricorrendo i presupposti dimensionali della disciplina speciale e derogatoria dettata dal regolamento comunale per le strutture temporanee. L’ordine di conformazione ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 presuppone che l’adeguamento alla normativa sia possibile: è legittimo il divieto di prosecuzione dell’attività quando il superamento dei limiti imponga un progetto diverso da quello oggetto della SCIA. Il carattere ostativo del limite dimensionale rileva ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, precludendo in radice un provvedimento di contenuto diverso.

Il Fatto

La società ricorrente ha realizzato in un comune toscano, previo permesso di costruire, un centro sportivo composto da un campo di calcetto e tre campi da paddle con le relative infrastrutture. In data 24 ottobre 2023 presenta una SCIA diretta alla copertura stagionale dei campi da paddle mediante una struttura rimovibile.

L’amministrazione comunale dispone il divieto di prosecuzione dei lavori e ordina la rimozione delle opere già realizzate, ritenendo che la copertura superi il limite di altezza di 3,5 metri previsto dalla scheda norma del comparto n. 98 del sistema ambientale, violi la prescrizione sul corretto inserimento paesaggistico e contrasti con l’art. 14 del regolamento edilizio in materia di materiali. La società impugna i provvedimenti inibitori davanti al TAR, che respinge il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la doglianza sulla mancata adozione di un previo provvedimento conformativo. La censura è priva di fondamento: ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 l’ordine di conformazione può essere adottato solo quando l’adeguamento alla normativa vigente sia possibile. Nel caso concreto il superamento dei limiti di altezza avrebbe imposto un progetto completamente diverso da quello oggetto della SCIA depositata, che l’amministrazione ha peraltro invitato a presentare.

Quanto all’ambito applicativo del limite, il Tribunale ritiene che esso si applichi a qualunque tipo di struttura che impedisca la fruizione delle visuali dell’area inserita nel sistema ambientale dello strumento urbanistico, anche se successiva e servente rispetto a un complesso esistente. La disposizione richiama espressamente anche le opere di carattere pertinenziale, come tettoie e pergolati. Né vale a esonerare la copertura la sua natura stagionale e amovibile, poiché il comune ha adottato una disciplina speciale e derogatoria per tali manufatti, applicabile però solo al rispetto di determinati requisiti dimensionali.

Il Collegio respinge anche la censura di illogicità della disciplina urbanistica, che equiparerebbe strutture fisse e temporanee: la regolamentazione della scheda norma del comparto n. 98, in combinato disposto con il regolamento sulle strutture amovibili, non appare illogica nella parte in cui assoggetta ai medesimi limiti di altezza le strutture che, ancorché stagionali e amovibili, superino determinate dimensioni, arrecando così un vulnus al paesaggio del sistema ambientale di maggiore rilevanza.

Infine, il rilievo secondo cui la copertura rientrerebbe nella disciplina derogatoria del regolamento comunale sulle strutture temporanee non ha pregio. Ai sensi dell’art. 5 del regolamento tali strutture non possono estendersi oltre il 60% del resede privato e comunque non possono superare i 200 metri quadrati. È incontestato che la copertura oggetto della SCIA abbia una superficie di 813,78 metri quadrati, fuoriuscendo così dall’ambito della disciplina speciale. Irrilevante è che la motivazione del provvedimento non richiami il superamento del limite dimensionale: il carattere ostativo di tale circostanza rileva ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, precludendo in radice l’adozione di un atto di diverso contenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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