Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio: illegittima la motivazione postuma (TAR Puglia n. 1077 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità del provvedimento amministrativo si valuta esclusivamente alla luce della motivazione contenuta nell’atto, o comunque da esso evincibile anche per relationem, e non delle ragioni addotte dall’amministrazione in sede giudiziale. Non è ammessa una integrazione postuma della motivazione mediante gli scritti difensivi, a prescindere dalla fondatezza delle ragioni tardivamente esplicitate. Nel caso di sospensione dall’attività formativa per mancata dimostrazione dell’adempimento all’obbligo vaccinale, il provvedimento che si limiti a recepire l’inidoneità della certificazione di esenzione, senza indicare o richiamare formalmente il parere medico e senza esplicitarne le ragioni, è illegittimo per difetto di motivazione. Il richiamo per relationem è ammesso solo se consente all’interessato di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall’autorità.
Il Fatto
Il ricorrente, all’epoca frequentatore della Scuola allievi finanzieri, ha impugnato il provvedimento con cui il Comandante della Scuola ha disposto la sospensione dall’attività addestrativa, in applicazione della disciplina emergenziale che aveva esteso al comparto sicurezza e difesa l’obbligo vaccinale. L’amministrazione aveva invitato l’interessato a documentare, entro cinque giorni, l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale, ovvero l’esistenza di presupposti di esenzione, omissione o differimento.
Prodotta una certificazione di temporanea esenzione, l’amministrazione ha ritenuto la documentazione non idonea e ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere per motivazione apparente o contraddittoria e sviamento di potere, lamentando che il provvedimento si limitasse a dichiarare l’inidoneità della certificazione senza chiarirne le ragioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dall’art. 3 della legge n. 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione di esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Ha richiamato la possibilità di motivazione per relationem, purché il destinatario possa ricostruire il percorso logico-giuridico attraverso la visione dell’atto richiamato. La motivazione costituisce, secondo la sentenza, il baricentro del legittimo esercizio del potere amministrativo, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 1629/2014.
Nel caso concreto il provvedimento si limitava a recepire l’inidoneità della certificazione ad opera del medico competente. Il parere sanitario non era né indicato né richiamato formalmente, con estremi o almeno con una data, ed era stato depositato solo in giudizio. Lo stesso atto medico-legale risultava, a sua volta, del tutto generico: richiamava la circolare ministeriale del 4.8.2021 e denunciava un contrasto non precisato della certificazione con i requisiti della circolare, senza individuarli.
La Corte ha quindi escluso la possibilità di una motivazione postuma in sede giudiziale. Solo dopo il ricorso, con un ulteriore parere del 13.1.2022, il medico del Corpo ha precisato le carenze della certificazione. Tale integrazione, ha osservato il Collegio, è inammissibile: la legittimità dell’atto va vagliata alla luce della motivazione contenuta nel provvedimento, non delle ragioni già emerse nell’istruttoria ma non trasfuse nell’atto, a prescindere dalla loro fondatezza. Il principio è ricondotto a Cons. Stato, Sez. II, n. 3315/2020 e a TAR Lazio, Sez. III, n. 14674/2023, e collegato alle garanzie del giusto processo e del diritto di difesa.
In via di ulteriore completezza, il Collegio ha rilevato profili di eccesso di potere emergenti dalla stessa motivazione integrativa. Le inidoneità attenevano, da un lato, a carenze formali facilmente emendabili dall’interessato, dall’altro al limite temporale di validità delle certificazioni di esenzione, rispetto al quale l’amministrazione avrebbe potuto disporre un’efficacia limitata dell’esenzione nel rispetto delle indicazioni ministeriali applicabili ratione temporis.
Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento annullato, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi per la rimozione dei pregiudizi di stato giuridico ed economico subiti dal ricorrente per effetto della sospensione. Le spese sono state compensate, in considerazione dello stato di eccezionale emergenza sanitaria nel quale va contestualizzata la vicenda.
Nota della Redazione
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