Project financing: l’ammissione con riserva del concorrente carente di idoneità professionale per il servizio è possibile prima della valutazione dell’offerta tecnica (TAR Sardegna n. 127/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di aggiudicazione di concessione mediante finanza di progetto, il requisito di idoneità professionale (iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti a quelle oggetto di gara) va verificato in base al ruolo che l’operatore economico dichiara di rivestire all’interno del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (esecutore dei lavori e/o gestore del servizio). L’esclusione disposta prima della valutazione dell’offerta tecnica sulla base di una dichiarazione interpretabile in modo non univoco si appalesa carente di logicità e congruità, dovendo l’ente ammettere con riserva il concorrente alla fase di valutazione dell’offerta tecnica, il cui contenuto è decisivo e vincolante per accertare l’effettivo svolgimento di attività per cui l’impresa difetta del requisito.
Il Fatto
Il Comune di Arzachena indiceva una procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, dei lavori di sistemazione dei parcheggi del litorale e realizzazione di un nuovo parcheggio interrato, con successiva gestione del servizio “parcheggi a pagamento” per venti anni. Il raggruppamento ricorrente veniva escluso prima della valutazione dell’offerta tecnica, in quanto la mandataria non possedeva il requisito di idoneità professionale per la gestione del servizio: nel registro delle imprese non risultava, tra le attività, quella di gestione di parcheggi.
La mandataria impugnava l’esclusione, deducendo che la sua dichiarazione doveva essere interpretata nel senso che avrebbe svolto solo la realizzazione e riqualificazione delle opere, mentre la gestione del servizio sarebbe stata eseguita dall’altra impresa del raggruppamento, in possesso del requisito. Il Comune e il raggruppamento promotore, unico altro operatore in gara, resistevano.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, in sede cautelare, ha accolto l’istanza disponendo l’ammissione con riserva del raggruppamento ricorrente alla valutazione dell’offerta tecnica. Il Collegio ha rilevato che il disciplinare di gara distingue il requisito di idoneità professionale tra esecutore dei lavori e gestore del servizio, e che tale previsione va letta nel senso che ciascuna impresa deve possedere l’idoneità relativa al ruolo svolto nel raggruppamento.
Dalla dichiarazione di impegno emergeva che la mandataria avrebbe eseguito la “realizzazione, manutenzione e gestione delle opere” e la mandante la “gestione delle opere”. Il Collegio ha ritenuto non coerente con il principio di logicità l’interpretazione offerta dal Comune, secondo cui la mandataria non avrebbe potuto svolgere alcuna attività di gestione: una simile lettura avrebbe lasciato scoperta una quota del 50% dell’attività, generando una evidente irrazionalità.
Il TAR ha precisato che la dichiarazione era interpretabile nel senso che la mandataria avrebbe svolto le attività di ammodernamento, riqualificazione e nuova costruzione, mentre la mandante quella di gestione del servizio “parcheggi a pagamento”. L’esclusione prima della valutazione dell’offerta tecnica è stata pertanto ritenuta, allo stato, non sorretta da adeguata congruità.
La Corte ha poi sottolineato che sarà il contenuto dell’offerta tecnica a essere decisivo e vincolante per verificare l’effettiva previsione di svolgimento di attività per cui la mandataria è carente di idoneità: solo in quel caso l’esclusione sarebbe doverosa. Quanto al periculum in mora, il rigetto dell’istanza avrebbe determinato l’apertura dell’unica offerta economica rimasta in gara, pregiudicando irrimediabilmente la posizione del ricorrente, mentre l’accoglimento non arreca pregiudizio all’amministrazione né al controinteressato.
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Nota della Redazione
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