Obbligo di provvedere espresso sull’istanza di proroga della concessione demaniale (TAR Puglia n. 1077 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione è tenuta a riscontrare con provvedimento espresso le istanze dei privati, secondo il precetto dell’art. 2 l. n. 241/1990, salvo i casi limite di palese pretestuosità. L’istanza di proroga di una concessione demaniale marittima proposta in prossimità della scadenza, e fondata su normativa sopravvenuta rispetto al precedente titolo, non è meramente reiterativa e impone l’esercizio del potere. L’adozione di una disciplina generale di proroga non esonera l’amministrazione dal provvedere espressamente sulla singola fattispecie, né vale a formare un silenzio-assenso. Il giudice amministrativo accerta l’illegittimità dell’inerzia e condanna l’ente a concludere il procedimento con atto motivato, senza vincolo di contenuto.

Il Fatto

I ricorrenti sono titolari di una concessione demaniale marittima per l’occupazione di un’area costiera e di un manufatto demaniale, destinati a giardino e passo carrabile. In vista della scadenza del titolo al 31 dicembre 2024, hanno chiesto la proroga sino al 2033, invocando l’art. 1, co. 684, l. n. 145/2018, e in via subordinata sino al 2027 secondo l’art. 3, co. 1, l. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024.

Il Comune di Gallipoli non ha dato riscontro nel termine di conclusione del procedimento. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna a provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso. Il Comune non ha fornito alcun riscontro espresso all’istanza, pur essendo decorsi i termini del procedimento, con conseguente violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990. La pubblica amministrazione è tenuta a riscontrare le istanze dei privati mediante adozione di un provvedimento espresso.

Non regge l’eccezione secondo cui l’istanza sarebbe meramente reiterativa di quella presentata il 31 agosto 2024. Il Tribunale richiama il principio per cui va imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso, tranne i casi limite di palese pretestuosità, alle istanze dei privati, nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 3118 del 2020). Nella specie la richiesta, formulata in prossimità della scadenza, si fonda su normativa sopravvenuta — il d.l. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024 — non valutata in occasione del precedente provvedimento di proroga.

Il Collegio esclude altresì che l’istanza sia stata riscontrata dagli atti generali di proroga delle concessioni turistico-ricreative. L’adozione di una disciplina di carattere generale non fa venir meno l’obbligo di riscontrare in via espressa le istanze relative a fattispecie puntuali: opera anche in questi casi l’obbligo di conclusione del procedimento.

Sussiste inoltre una divergenza di contenuto: i ricorrenti hanno invocato l’applicazione dell’art. 1, co. 684, l. n. 145/2018, mentre la deliberazione di Giunta si fonda su altra normativa, richiamata solo in via subordinata. Gli atti comunali subordinano poi gli effetti della proroga alla sottoscrizione di uno schema di presa d’atto, e non sono quindi immediatamente satisfattivi della domanda.

Il Tribunale dichiara pertanto l’illegittimità del silenzio e condanna il Comune a concludere il procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, entro trenta giorni. La nomina del commissario ad acta è riservata a un eventuale ulteriore inadempimento, previa istanza degli interessati. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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