Abuso edilizio valutato in modo unitario e non atomistico (TAR Marche n. 1078 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio la valutazione dell’amministrazione e del giudice è complessiva e non atomistica. Il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e urbanistico e nelle reciproche interazioni. L’opera abusiva va identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare unitariamente considerato, restando irrilevante il frazionamento dei singoli interventi. Non è pertanto consentito scomporre il complesso per ricondurre ogni singola opera al regime dell’attività edilizia libera. L’eventuale rimozione spontanea di alcune opere, anche nel corso del giudizio, non determina l’illegittimità sopravvenuta dell’ordine di demolizione, ma ne costituisce corretta ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appezzamento di terreno agricolo, impugna l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la demolizione di una serie di opere realizzate senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica, oltre agli atti presupposti. Il sopralluogo della polizia locale aveva accertato la presenza di una piscina interrata, di un container con pergolato adibito a cucina, di una serra, di strutture per il ricovero di cani, conigli e capre, di un fienile e di altri manufatti accessori.
L’area ricade in zona agricola soggetta a molteplici vincoli, tra cui il vincolo paesaggistico del Fiume Metauro. Il Comune ha qualificato gli interventi come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, per la trasformazione urbanistica e l’alterazione permanente dell’assetto del territorio.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente articola tre motivi. Con il primo deduce la violazione degli artt. 6, 10 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e sostiene che alcune opere erano state rimosse prima dell’ordinanza e che le restanti, per natura e modesta entità, rientrerebbero nell’edilizia libera. Con il secondo ripropone il medesimo schema sul versante paesaggistico. Con il terzo, in via subordinata, invoca il regime della SCIA e dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 in luogo di quello dell’art. 31.
Il Tribunale respinge tutte le censure. Quanto alla rimozione di alcune opere, osserva che la circostanza non muta la sostanza dell’ordine, che resta valido per tutte le altre, da considerarsi un complesso unitario non artificiosamente scomponibile. Le opere rimosse nel corso del giudizio non determinano alcuna illegittimità sopravvenuta, ma costituiscono semmai corretta ottemperanza del provvedimento. Irrilevanti sono anche le autorizzazioni di altro tipo ottenute per l’allevamento, poiché la controversia attiene esclusivamente ai profili edilizi e urbanistici.
Il nucleo argomentativo è il rifiuto dell’approccio atomistico. Richiamando un indirizzo consolidato (Consiglio di Stato, Sez. VII, 13/11/2023 n. 9724 e altre pronunce conformi), il Collegio afferma che la valutazione dell’abuso presuppone una lettura complessiva delle opere, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle stesse e dalle reciproche interazioni. È lo stesso ricorrente ad ammettere che si tratta di un complesso unitario volto all’allevamento, alla coltivazione e ad attività di svago. Dove prima c’era un terreno agricolo oggi sussiste, nella sostanza, una piccola azienda agricola autonoma, con piscina, campo da pallavolo e altre infrastrutture.
Quanto al terzo motivo, il Collegio esclude l’accessorietà invocata: il complesso è nuovo, realizzato a più riprese ma con evidente disegno unitario, e non può dirsi meramente accessorio a un preesistente edificio inesistente. La documentazione fotografica esclude che la maggior parte delle opere sia priva di rilevanza volumetrica, trattandosi di volumi chiusi costruiti per scopo definitivo e non precario. Correttamente, dunque, il Comune ha ritenuto necessario il permesso di costruire per l’impatto complessivo della trasformazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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