Il progetto di vita va chiesto al Comune di residenza (TAR Emilia-Romagna n. 24 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza diretta ad ottenere il progetto di vita individuale per persona con disabilità grave, ai sensi dell’art. 14 legge n. 328/2000, va presentata al Comune di residenza della persona beneficiaria. Tale Comune ha l’obbligo giuridico di provvedere alla predisposizione del progetto, d’intesa con l’Azienda sanitaria locale, la quale è tenuta a partecipare alla relativa elaborazione. La mera registrazione anagrafica presso una struttura residenziale sita nel territorio di un diverso Comune non determina, di per sé, il radicamento della competenza per la presa in carico in capo a quest’ultimo. È invece inammissibile, per genericità e per omessa notifica al controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a., la domanda volta a far accertare il riparto degli oneri economici conseguenti all’elaborazione del progetto tra le diverse Amministrazioni coinvolte.
Il Fatto
Una persona affetta da una malattia genetica rara, in condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, viveva sin dai primi mesi di vita in una casa famiglia sita nel territorio del Comune di Rimini, ove aveva trasferito la residenza anagrafica. L’amministratore di sostegno, premessi gli accertamenti sanitari, diffidava il Comune di Rimini e l’AUSL della Romagna affinché procedessero alla presa in carico e alla predisposizione del progetto di vita ex art. 14 legge n. 328/2000. Il Comune di Rimini rigettava l’istanza, ritenendo la competenza del Comune di residenza originaria al momento dell’inserimento in struttura ai sensi dell’art. 6, comma 4, legge n. 328/2000 e dell’art. 4 L.R. Emilia-Romagna n. 2/2003.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal Comune di Rimini con riferimento alla domanda di annullamento del diniego, non ravvisando alcun concreto interesse del Comune di Civitanova Marche e dell’AUSL della Romagna ad opporsi all’accoglimento della domanda di elaborazione del progetto di vita da parte del Comune di residenza. Ha altresì escluso la tardività dell’impugnazione, non risultando presentata, in epoca antecedente, alcuna specifica domanda di predisposizione del progetto di vita.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 23 del d.lgs. n. 62/2024, secondo cui l’istanza diretta ad ottenere il progetto di vita individuale va presentata al Comune di residenza della persona con disabilità, che nel caso di specie era pacificamente il Comune di Rimini. Ha pertanto accolto la domanda di annullamento del provvedimento di diniego, onerando il Comune di Rimini della predisposizione del progetto di vita.
Il Collegio ha invece dichiarato inammissibile la domanda relativa al riparto degli oneri economici tra le Amministrazioni coinvolte e quella risarcitoria, in quanto articolata in maniera generica e non notificata al Comune di Civitanova Marche, rimasto estraneo al giudizio, nonostante il suo evidente interesse a contraddire in relazione alla prospettata competenza a sostenere i costi assistenziali.
La sentenza ha infine compensato le spese di lite, tenuto conto della novità delle questioni esaminate.
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Nota della Redazione
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