Ferie non godute del professore universitario in afferenza assistenziale e giurisdizione ordinaria (TAR Toscana n. 1080 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la monetizzazione delle ferie non godute vantate dal professore universitario che svolge attività assistenziale presso un’azienda ospedaliero-universitaria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. L’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999 distingue il rapporto di lavoro del docente con l’università da quello instaurato con l’azienda sanitaria e richiama, per l’esercizio dell’attività assistenziale e per il rapporto con le aziende, le norme del personale del servizio sanitario nazionale. Quando la parte datoriale si identifica nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto e opera il principio generale dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale. Il giudice amministrativo dichiara pertanto il difetto di giurisdizione, restando salvi gli effetti della domanda riproposta innanzi al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, ex art. 11 c.p.a..

Il Fatto

La ricorrente, professoressa associata presso l’Università degli Studi di Firenze, ha prestato servizio sino al 1° novembre 2021, data del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età. Al momento del pensionamento residuavano 112 giorni di ferie non godute. Con nota del 6 ottobre 2021 la docente ha chiesto all’Ateneo la relativa monetizzazione, senza ottenere riscontro.

Ha quindi proposto ricorso al TAR per l’accertamento del diritto e la condanna dell’Università al pagamento della somma dovuta, con interessi e rivalutazione monetaria, invocando la direttiva 2003/88/CE e il d.lgs. n. 66/2003 e chiedendo la disapplicazione della normativa interna incompatibile. L’Ateneo ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, richiamando l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999, e in subordine ha chiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’azienda ospedaliero-universitaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene dirimente la ricostruzione del rapporto. La ricorrente ha preso servizio dal 2 gennaio 1984 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, prima come ricercatrice e poi come professoressa associata a tempo pieno, rivestendo incarichi di dirigente medico in afferenza assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi sino al pensionamento.

A tale rapporto si applica l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 517/1999, che disciplina l’individuazione con atto del direttore generale dell’azienda, d’intesa con il rettore, dell’afferenza dei professori e ricercatori ai dipartimenti. Il successivo comma 2 stabilisce che, fermo restando lo stato giuridico universitario, si applicano le norme del servizio sanitario nazionale per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale e al rapporto con le aziende, e che dell’adempimento dei doveri assistenziali il personale risponde al direttore generale.

Da queste disposizioni e dagli accordi aziendali sottoscritti con l’AOU Careggi il Tribunale deduce che la fruizione delle ferie e il relativo collocamento rientrano nella competenza dell’azienda sanitaria, trattandosi di profilo dell’attività svolta in afferenza assistenziale, disciplinato dal d.lgs. n. 66/2003 e dalle disposizioni contrattuali del comparto sanità.

Il Collegio richiama i precedenti che hanno confermato come, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore funga da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività si inserisca nei fini istituzionali dell’azienda, con operatività del principio dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. La controversia appartiene dunque al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda riproposta innanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ex art. 11 c.p.a., e con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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