Integrazione del contraddittorio e priorità al merito nella contesa sui punteggi concorsuali (TAR Molise n. 30 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi in cui l’atto impugnato sia una graduatoria concorsuale, la notifica del ricorso ad almeno un controinteressato non è sufficiente a garantire l’integrità del contraddittorio. Il giudice amministrativo deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati, autorizzando la notifica per pubblici proclami secondo le modalità dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., quando la notifica individuale risulti particolarmente difficoltosa. In disparte l’esito della fase cautelare, la sussistenza di un interesse strumentale del ricorrente non impone l’adozione di misure interinali quando la sollecita definizione del merito ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm. appaia idonea a salvaguardare adeguatamente le ragioni azionate.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato una graduatoria finale approvata all’esito di una procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale regionale, deducendo la contraddittorietà e incomprensibilità dei punteggi attribuiti dalla Commissione per la prova orale e per i titoli. In particolare, è stato specificamente contestato il punteggio per titoli riconosciuto a un’altra candidata, individuata quale controinteressata.
Nel ricorso, la parte ha altresì richiesto l’annullamento del diniego parziale di accesso, lamentando la mancata ostensione dei verbali della Commissione, delle griglie di valutazione e delle schede individuali dei candidati, ed ha avanzato domanda per essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti gli altri candidati, stante il loro numero elevato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale hanno natura di controinteressati, in quanto portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento. La notifica effettuata nei soli confronti della candidata specificamente indicata nel ricorso non risultava, pertanto, satisfattiva dell’obbligo di instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’intera platea di candidati.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la notifica per pubblici proclami ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l’art. 151 cod. proc. civ., il giudice ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, onerando la ricorrente di presentare alla Regione una specifica istanza di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale, subordinando l’istruttoria al previo perfezionamento di tale incombente. È stato, inoltre, disposto un adempimento istruttorio a carico dell’Amministrazione, consistente nel deposito di tutti gli atti relativi all’attribuzione dei punteggi per la prova orale e per i titoli, ovvero di una relazione giustificativa in caso di loro inesistenza.
Quanto alla domanda cautelare, pur riconoscendo la natura strumentale dell’interesse fatto valere dalla ricorrente, il Collegio ha osservato che i tre vincitori erano stati nel frattempo assunti. In tale contesto, la tutela cautelare è stata ritenuta adeguatamente assicurata dalla sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., con conseguente fissazione dell’udienza pubblica di trattazione.
La misura cautelare è stata, infatti, accolta ai soli fini di cui alla citata disposizione, non ravvisandosi la ricorrenza di un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare l’adozione di misure interinali. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.