Revoca della SCIA e interesse risarcitorio dichiarato tardivamente (TAR Sicilia n. 1080 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato ai fini risarcitori, prevista dall’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., costituisce emendatio libelli e va resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm. Quando la ragione di improcedibilità sia conoscibile prima della scadenza di tali termini, la parte interessata deve provvedervi con memoria difensiva o atto equipollente, non potendo provvedervi per la prima volta in udienza. Il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile, in presenza di udienza già fissata, è inammissibile. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento e l’inammissibilità della domanda risarcitoria proposta con la sola memoria non notificata.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva una casa di riposo per anziani in forza di una SCIA del 23.12.2016. L’unica via di accesso alla struttura era una strada privata collegata alla pubblica via da un ponticello carrabile che, il 02.11.2018, subiva un cedimento per l’aumento del flusso d’acqua conseguente a forti piogge. Il Sindaco adottava un’ordinanza contingibile e urgente che interdivideva il transito sulla strada, con eccezione per i gestori e gli operatori della struttura. La società chiedeva ripetutamente il ripristino e la messa in sicurezza della via di accesso, ottenendo riscontro negativo sul presupposto che si trattasse di passerella privata su area demaniale.

Previa comunicazione di avvio del procedimento, il Responsabile dell’Area Tecnica adottava la determinazione n. 67 dell’08.02.2019, con cui revocava e annullava d’ufficio il provvedimento implicito di autorizzazione, richiamando gli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Seguivano la diffida a interrompere l’attività e l’ordinanza dirigenziale n. 09 del 10.07.2019, di chiusura dell’attività e sgombero dell’immobile. La società impugnava gli atti con ricorso e motivi aggiunti; il Comune eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, in data 11.05.2020, la società ha comunicato la cessazione dell’attività nel territorio comunale, come accertato dalla Polizia Municipale il 14.05.2020. La struttura è stata definitivamente chiusa e l’attività delocalizzata. Da tale circostanza il Tribunale fa discendere la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti impugnati, non residuando in capo alla ricorrente alcun interesse attuale. La conclusione è confermata dallo stesso contegno difensivo della società, che ha riconosciuto l’inidoneità dell’annullamento a tutelare la situazione giuridica dedotta.

La questione centrale riguarda la dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori, resa dalla ricorrente con memoria del 02.02.2024. Il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022, secondo cui è sufficiente dichiarare di avere interesse a fini risarcitori, senza necessità di specificare i presupposti dell’eventuale domanda né di proporla nello stesso giudizio, ma la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm.

Il Collegio qualifica la dichiarazione come emendatio libelli e, richiamando TAR Lazio n. 4359 del 2023, afferma che, quando la ragione di improcedibilità sorge prima della scadenza dei termini dell’art. 73, la parte deve provvedervi con memoria difensiva o atto equipollente. Nel caso concreto le ragioni di improcedibilità erano conoscibili fin dalla cessazione e rilocalizzazione dell’attività: la dichiarazione andava resa nel termine di trenta giorni prima dell’udienza del 04.03.2024.

Il deposito è avvenuto il 02.02.2024 alle ore 18.48, quindi il 03.02.2024, oltre il termine. Il Tribunale richiama il principio secondo cui, in presenza di udienza già fissata, il deposito oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile è inammissibile, citando Cons. Stato Sez. V n. 961 del 2021 e TAR Catania n. 3235 del 2023. In subordine, la domanda risarcitoria ove intesa come proposta nella stessa sede è inammissibile perché la memoria non è stata notificata al Comune. Resta salva la facoltà di agire con separato ricorso ex art. 30 cod. proc. amm. nel termine di 120 giorni. I ricorsi sono dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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