Accesso agli atti e controinteressato sopravvenuto: cessazione della materia (TAR Sicilia n. 1081 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti, la legittimazione passiva del controinteressato e la conseguente necessità di notifica del ricorso allo stesso presuppongono che la sua posizione sia conoscibile al momento della proposizione della domanda. Se l’opposizione all’accesso emerge solo nel corso del giudizio e in un momento successivo all’accoglimento dell’istanza, l’omessa intimazione non determina inammissibilità, essendo la ricorrente non posta in condizione di sapere dell’esistenza di un possibile controinteressato. Una volta conseguito il bene della vita richiesto, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese per le peculiarità del caso concreto.

Il Fatto

La ricorrente, inserita nelle graduatorie di supplenza provinciali per determinate classi di concorso, presentava istanza di accesso agli atti relativi alla posizione di altra docente e alle rispettive valutazioni. Decorso il termine di legge senza riscontro, si formava il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. La ricorrente impugnava quindi il provvedimento tacito, chiedendo l’accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia e l’ordine di esibizione, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990.

L’amministrazione resistente si costituiva e rappresentava che l’istituto scolastico aveva riscontrato positivamente l’istanza, addebitando il ritardo alla opposizione all’accesso comunicata dalla controinteressata e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L’istituto intimato non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta in via preliminare la questione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla controinteressata, sollevata d’ufficio con la precedente ordinanza collegiale n. 597 del 15 febbraio 2025. La verifica nasce dalla necessità di stabilire se la ricorrente avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio con il soggetto titolare di una posizione qualificata rispetto ai documenti richiesti.

La risposta del giudice è negativa. Dagli atti emerge che l’opposizione all’accesso è stata comunicata in un momento successivo alla presentazione dell’istanza e, soprattutto, dopo l’accoglimento della stessa da parte dell’amministrazione. La ricorrente, dunque, non era in condizione di conoscere l’esistenza di un possibile controinteressato al momento della notifica del ricorso.

Da tale rilievo il collegio trae una duplice conseguenza. Sul piano processuale, l’omessa intimazione non determina inammissibilità. Sul piano dell’utilità, la rimessione in termini per la notifica alla controinteressata, pure richiesta in via subordinata, risulta priva di senso: gli atti sono già stati ostesi e il contraddittorio non offrirebbe alcun vantaggio concreto.

Accertata l’ammissibilità, il giudice rileva l’intervenuto soddisfacimento dell’istanza ostensiva e dichiara la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, per l’avvenuto conseguimento del bene della vita. Le peculiarità in fatto giustificano, in base al combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., l’integrale compensazione delle spese. La ricorrente è ammessa definitivamente al gratuito patrocinio, con liquidazione del compenso demandata a separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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