Travisamento dei titoli e sindacato sulla discrezionalità tecnica nelle selezioni universitarie (TAR Toscana n. 1081 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della Commissione di concorso universitario costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, pienamente sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, nonché della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. Il sindacato è ammesso a maggior ragione quando emerga uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. La valutazione preliminare che ometta di considerare il numero effettivo di pubblicazioni in cui il candidato è primo autore, la durata pluriennale dell’attività didattica e la congruenza del corso con il settore concorsuale è viziata da illogicità e irragionevolezza, perché fondata su un travisamento dei fatti assunto a presupposto del giudizio. La motivazione postuma con cui la Commissione riqualifichi gli errori come meri refusi materiali conferma il difetto di istruttoria ed è inammissibile. Il giudice annulla la valutazione e impone la rinnovazione mediante commissione in diversa composizione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Commissione esaminatrice dell’Università di Pisa non lo ha ammesso alla fase di discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica nella procedura selettiva per un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, settore concorsuale 02/C1. Al candidato era stato attribuito il giudizio complessivo “molto buono”, ritenuto insufficiente rispetto ai sei candidati ammessi, valutati “ottimo” o “tra molto buono e ottimo”.
Con i motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il decreto rettoriale di approvazione della graduatoria, l’atto con cui la Commissione ha confermato la propria valutazione e gli atti di chiamata della vincitrice. Ha chiesto la rinnovazione della valutazione con commissione in diversa composizione e, in subordine, il risarcimento del danno. L’Università ha eccepito l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati e per carenza di interesse. Il Ministero ha chiesto l’estromissione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla mancata notifica ai controinteressati, richiamando l’orientamento secondo cui i candidati di una selezione assumono tale qualità solo quando venga impugnata la graduatoria conclusiva, osserva che il ricorso introduttivo censurava il verbale di non ammissione alla fase orale, mentre i motivi aggiunti sono stati notificati alla vincitrice. Il ricorrente, inoltre, non era in possesso dei nominativi degli ammessi, avendo l’Università differito l’istanza di accesso. È respinta anche l’eccezione di carenza di interesse, avendo il candidato individuato il bene della vita perseguito.
Nel merito, il Collegio accerta che la Commissione ha commesso errori sostanziali. Ha considerato il candidato primo autore in quattro pubblicazioni anziché in sei; ha valutato l’attività didattica come limitata a un solo anno, mentre i corsi coprivano il periodo 2020-2023; ha ritenuto un “non perfetto allineamento” del corso tenuto con il settore concorsuale, in contrasto con il punteggio attribuito.
Tali errori, riconosciuti dalla stessa Commissione come “mero errore materiale”, non possono ritenersi ininfluenti. I criteri fissati nel verbale n. 1 del 26 luglio 2023 imponevano di considerare specificatamente la significatività di ciascun titolo rispetto alla qualità e quantità dell’attività di ricerca. La congruenza delle pubblicazioni con il settore, il numero e l’ordine degli autori e l’attività didattica costituiscono circostanze oggettive che integrano il punteggio e hanno inciso sulla non ammissione. La valutazione è quindi viziata da illogicità e irragionevolezza per travisamento dei fatti.
Il Tribunale respinge la tesi dell’amministrazione secondo cui si tratterebbe di discrezionalità tecnica insindacabile, richiamando l’orientamento per cui il controllo giurisdizionale verifica direttamente l’attendibilità delle operazioni tecniche, tanto più in presenza di errori di fatto. L’atto del 12 febbraio 2024, adottato in pendenza di giudizio, ha confermato il difetto di istruttoria e costituisce motivazione postuma, in quanto tale inammissibile.
Il ricorso è accolto, con obbligo per l’Università di procedere a nuova valutazione entro il 31 ottobre 2024 mediante commissione in diversa composizione, onde evitare condizionamenti. È respinta la domanda risarcitoria, ritenuta satisfattiva la rinnovazione. Il Ministero è estromesso e le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri, sono poste a carico dell’Università.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.