Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella P.A. (TAR Sicilia n. 881 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è accolto, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni; in caso di inerzia nomina un commissario ad acta, che provvede su istanza di parte nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della somma di euro 523,50 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell’anno scolastico 2019/2020, oltre interessi legali.

Il titolo esecutivo non è stato spontaneamente adempiuto. La ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quale giudice dell’esecuzione del giudicato, chiedendo l’integrale esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. Il riferimento è, in primo luogo, al passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, risultante da attestazione acquisita al giudizio. In secondo luogo, rileva l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.

Accertati i presupposti, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina quale commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, che provvede nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Quanto al compenso, esso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.

Il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 339,00, in applicazione dei minimi di cui al D.M. n. 147/2022, oltre accessori, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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