Ottemperanza al giudicato e frazionamento catastale secondo confini accertati (TAR Campania n. 844 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica esclusivamente la conformità dell’attività esecutiva al dictum della sentenza da eseguire, senza estendere il proprio sindacato alla correttezza delle misurazioni e della determinazione dei confini catastali. L’ottemperanza della sentenza resa su un giudizio sul silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. non può prescindere dalla preventiva individuazione delle proprietà come accertate da una pronuncia passata in giudicato del giudice ordinario, che ne ha perimetrato i confini. Il riferimento a una misura indicata nella sentenza ottemperanda come parte di un frazionamento parziale non costituisce accertamento dell’ampiezza della proprietà, ma mera riproduzione dell’indicazione contenuta nella domanda. Le controversie sulla corretta determinazione dei confini e sull’esattezza del diritto dominicale appartengono al giudice ordinario, mentre quelle sugli errori formali di intestazione catastale spettano al giudice tributario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal TAR una sentenza, la n. 1566/2020, con cui era stato ordinato al Comune di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato per il frazionamento di un cespite parzialmente espropriato.

Avviata l’ottemperanza, il commissario ad acta aveva disposto la sostituzione del frazionamento eseguito dal ricorrente nel 2024, ritenuto difforme dai confini accertati da una precedente pronuncia della Corte di Appello di Napoli. Il Comune aveva quindi adottato le determinazioni n. 3 e n. 7 del 2026, rideterminando le particelle. Il ricorrente ha proposto reclamo avverso tali atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il reclamo. La sentenza ottemperanda era stata resa nell’ambito di un giudizio sul silenzio: essa non aveva accertato la corretta determinazione e la misura delle particelle, ma si era limitata a ordinare la conclusione del procedimento e la corretta esecuzione del frazionamento.

Il richiamo alla misura di circa 65 mq, contenuto nella sentenza come parte di un frazionamento parziale, riproduceva solo l’indicazione della domanda e non conteneva alcun accertamento con funzione di giudicato sull’ampiezza della proprietà o sulla distinzione tra aree espropriate e non espropriate.

L’esecuzione non poteva prescindere dalla perimetrazione dei confini operata dalla sentenza n. 6200/2019 della Corte di Appello di Napoli, passata in giudicato. Il Comune ha documentato con elaborati tecnici, non contestati nel merito, che il frazionamento del ricorrente aveva inglobato erroneamente nell’espropriazione una porzione di circa 23 e 7 mq in realtà non espropriata.

Le attività disposte dal commissario e svolte dal Comune rientrano quindi nell’esercizio legittimo dell’ottemperanza, resa necessaria dall’inerzia dell’Amministrazione e dagli errori contenuti nei frazionamenti eseguiti per conto del ricorrente.

Il Tribunale precisa infine il limite del proprio sindacato: la correttezza delle valutazioni comunali sui confini e sul frazionamento non è oggetto di cognizione, spettando al giudice tributario per gli errori formali di intestazione catastale e al giudice ordinario per le liti sul diritto dominicale, come affermato dalle Sezioni Unite n. 16830/2017. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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