Autotutela e interesse pubblico: sufficienza dei motivi di sicurezza (TAR Sicilia n. 1082 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 è legittimamente esercitato quando l’atto di ritiro intervenga entro un termine ragionevole, dia conto delle ragioni di interesse pubblico e sia adottato all’esito di un bilanciamento degli interessi contrapposti. Le esigenze di sicurezza costituiscono interesse pubblico idoneo a fondare il ritiro, e il contemperamento con gli interessi privati può ritenersi in re ipsa nella prevalenza ad esse attribuita. La motivazione può essere integrata per relationem mediante il richiamo agli atti posti a presupposto del provvedimento, resi accessibili all’interessato. Il verbale di consegna redatto dall’organo competente, che imponga di chiudere un varco per motivi di sicurezza, integra un provvedimento implicito di autorizzazione, anche in assenza del nomen iuris formale.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima su un’area della Plaia di Catania. Nel giugno 2023 segnalava alla Struttura Territoriale dell’Ambiente regionale che ignoti avevano realizzato un cancelletto in ferro sul muro di pertinenza della propria area, chiedendo di essere autorizzata al ripristino. L’amministrazione accoglieva l’istanza con nota del 3.08.2023, ma poco dopo ritirava in autotutela quel provvedimento, rilevando che la realizzazione del cancelletto era stata autorizzata, per motivi di sicurezza, alla ditta confinante in occasione del verbale di consegna del 3.10.2019.
La ricorrente impugnava il ritiro davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione dell’art. 21-nonies, difetto di motivazione, carenza di interesse pubblico, lesione dell’affidamento e violazione del principio di proporzionalità. Con motivi aggiunti censurava il verbale di consegna del 3.10.2019, assumendone la nullità per mancata sottoscrizione e l’insussistenza dei presupposti del ritiro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’eccezione di rito sulla sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla controinteressata, e respinge entrambi i ricorsi nel merito. Quanto al ritiro, il giudice verifica le condizioni dell’art. 21-nonies: il provvedimento è intervenuto entro il termine di dodici mesi, esplicita le ragioni di interesse pubblico e richiama il verbale del 2019, reso disponibile all’interessata tramite l’accesso agli atti.
Il TAR ritiene che il bilanciamento tra interessi, pur non esplicitato, sia in re ipsa nella prevalenza attribuita ai motivi di sicurezza rispetto agli interessi privati rappresentati nella segnalazione. La censura sulla mancanza di interesse pubblico è quindi priva di pregio, perché le ragioni emergono dalla complessiva documentazione posta a presupposto dell’atto, adottato in esecuzione delle disposizioni del pubblico ministero in un procedimento penale.
Il Collegio esclude la violazione del principio di proporzionalità, desumendo la natura necessitata del provvedimento dalla documentazione in atti: il varco esisteva già e il cancelletto serviva a regolamentare i passaggi. Sulla omessa comunicazione di avvio del procedimento, il TAR applica l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, essendo il contenuto del provvedimento non diverso da quello adottato. L’affidamento non è tutelabile per il breve lasso temporale tra i due atti e per la natura delle ragioni pubbliche.
Sui motivi aggiunti, la censura di mancata sottoscrizione del verbale è smentita dalla copia versata in atti. Ad abundantiam, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la sottoscrizione non costituisce requisito di validità ove gli elementi testuali consentano di individuare la sicura provenienza dell’atto (Cons. Stato, sez. VII, n. 5714 del 2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 3442 del 2024). Il verbale, pur privo del nomen iuris autorizzatorio, integra un provvedimento implicito, secondo l’orientamento citato (Cons. Stato, sez. IV, n. 237 del 2025), perché l’organo competente ha univocamente imposto la chiusura del varco. Ricorsi respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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