Esclusione dal corso intensivo per dirigenti scolastici di chi non ha superato la prova preselettiva (TAR Lazio n. 10720 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la norma che, nell’ambito di una procedura concorsuale riservata per il reclutamento di dirigenti scolastici, limita l’accesso al corso intensivo di formazione a coloro che abbiano superato la prova preselettiva e vantino un contenzioso pendente avverso le prove scritte o orali del precedente concorso. La posizione di chi non ha superato la prova preselettiva non è assimilabile a quella di chi ha superato detta prova, poiché per quest’ultimo matura una ragionevole aspettativa all’esito positivo della procedura, tale da giustificare la finalità deflattiva del contenzioso. Ne consegue l’insussistenza della dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost..
Il Fatto
Alcuni docenti, che avevano partecipato alla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017 senza superare la prova preselettiva, hanno impugnato gli atti della nuova procedura concorsuale indetta con D.M. n. 107/2023. Tale procedura riservava l’accesso al corso intensivo di formazione ai candidati che avessero superato le prove scritte o orali del concorso precedente e avessero un contenzioso pendente alla data del 28 febbraio 2023. I ricorrenti, esclusi dalla procedura riservata proprio per non aver superato la prova preselettiva, hanno dedotto la natura discriminatoria e irragionevole della normativa, chiedendone l’annullamento e, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost..
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente dichiarato estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per la posizione dei ricorrenti che avevano ritualmente rinunciato al ricorso.
Nel merito, la domanda è stata respinta in quanto manifestamente infondata. Il requisito selettivo previsto dal legislatore per delimitare la platea dei partecipanti al corso intensivo non è stato ritenuto né irragionevole né illogico, avuto riguardo alla finalità della procedura, ossia assicurare la copertura dei posti vacanti e deflazionare il contenzioso pendente avverso la graduatoria del precedente concorso. La scelta di riservare l’accesso a coloro che avevano superato le prove scritte o orali si giustifica, secondo il giudice, con la circostanza che per tali candidati fosse maturata un’aspettativa qualificata all’esito positivo della procedura, dipendente solo dall’esito del giudizio pendente.
Al contrario, la posizione di chi non aveva superato la fase antecedente della prova preselettiva è stata ritenuta oggettivamente differenziata, non essendo configurabile una ragionevole aspettativa al superamento del concorso, neppure in caso di contenzioso pendente. Tale differenziazione, ha concluso il tribunale, esclude la denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui agli artt. 3 e 97 Cost.. I provvedimenti impugnati, avendo fatto pedissequa applicazione della norma primaria, sono quindi legittimi e il ricorso è stato respinto, con spese integralmente compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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