Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Sardegna n. 1082 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, l’amministrazione che abbia eseguito solo parzialmente il giudicato formatosi sul capitale, limitandosi al pagamento delle spese di lite, è inadempiente e legittima la nomina del commissario ad acta. L’esecuzione sostitutiva può essere affidata a un dirigente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. L’accoglimento dell’istanza commissariale assorbe la richiesta di fissazione di una somma a titolo di astreintes. Al commissario interno non è dovuto alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Oristano – Sez. Lavoro del 20 settembre 2024, n. 225, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere alla ricorrente il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, quantificato in euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/22 e 2022/23, per complessivi euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, con le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, e alla rifusione delle spese.
La sentenza era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inesecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha liquidato le spese legali in favore del procuratore antistatario, senza però dare esecuzione al giudicato sul capitale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato l’adempimento intervenuto come parziale: il pagamento delle spese non esaurisce il giudicato, che resta ineseguito nel riconoscimento del capitale in favore della docente. La condanna alle spese, infatti, costituisce voce accessoria rispetto al diritto accertato nel merito, e non ne assorbe l’esecuzione.
Alla camera di consiglio la difesa dell’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale, senza offrire indicazioni utili per una definizione tempestiva della controversia. Tale condotta non ha dimostrato la volontà di adempiere, lasciando persistente l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria oggetto del giudicato.
Su queste premesse il TAR ha accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, sul presupposto dell’art. 114 cod. proc. amm., per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita della sentenza del giudice del lavoro. L’accoglimento ha assorbito l’ulteriore richiesta di fissazione di una somma a titolo di astreintes, non essendo più necessaria una misura di coazione indiretta.
Il commissario è stato individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, e termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero soccombente, in misura che tiene conto della serialità della causa, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Nota della Redazione
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