Piano di lottizzazione derogatorio delle distanze: illegittimo l’annullamento d’ufficio del permesso (TAR Sicilia n. 636 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il piano di lottizzazione, in quanto strumento urbanistico attuativo, può derogare alle previsioni del P.R.G., compresa la distanza minima delle costruzioni dalle strade fissata dalle norme tecniche di attuazione. L’art. 73, comma 6, del regolamento edilizio comunale, nel rinviare agli strumenti urbanistici e ai piani attuativi per la regolazione delle distanze dalle strade locali, non consente all’amministrazione di invocare le N.T.A. del P.R.G. in presenza di una lottizzazione derogatoria. Ne consegue che difetta il presupposto dell’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, venendo meno l’illegittimità del permesso di costruire e il carattere abusivo del manufatto. L’amministrazione che intenda contestare la distanza inferiore prevista nel piano attuativo deve prioritariamente caducare il piano stesso, eventualmente con il recesso dall’accordo sostitutivo.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di lotti ricompresi in un piano di lottizzazione approvato dal Consiglio comunale, sottoposto a VAS e assistito da nulla osta ANAS, con il quale è stata stipulata una convenzione urbanistica. Dopo la presentazione della domanda, l’ente locale rilasciava il permesso di costruire per una villetta bifamiliare.

Successivamente il Comune, con ordinanza ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, disponeva la sospensione dei lavori e avviava il procedimento di annullamento d’ufficio, contestando distanze dal ciglio stradale inferiori ai dieci metri previsti dall’art. 23 delle N.T.A. Il provvedimento di secondo grado, con demolizione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi, veniva impugnato davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti diretti contro la nota di chiarimenti resa in esecuzione dell’istruttoria. La p.a. onerata di un incombente istruttorio non esercita un pubblico potere, ma assume la veste di parte processuale: l’adempimento costituisce un onere, non una potestà, e la sua inosservanza rileva solo come argomento di prova ex art. 64, comma 4, c.p.a. L’atto istruttorio non è quindi lesivo di un interesse legittimo e non va impugnato. Ne segue l’inammissibilità dei motivi aggiunti impropri, mentre resiste il motivo aggiunto proprio, che introduce nuove ragioni a sostegno della domanda originaria.

Nel merito, la strada che lambisce la lottizzazione è qualificata come strada locale di categoria F ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 285/1992, posta fuori dal centro abitato: per l’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992 non sono stabilite distanze minime dal confine stradale. Gli strumenti di pianificazione possono comunque imporre limiti per l’ordinato governo del territorio.

La questione decisiva riguarda il riparto tra regolamento edilizio e piano attuativo. L’art. 73, comma 6, del regolamento edilizio rimette la disciplina delle distanze dalle strade vicinali agli strumenti urbanistici o ai piani attuativi. Poiché la lottizzazione è stata adottata in deroga al P.R.G., essa prevale anche sulla distanza minima di dieci metri contenuta nell’art. 23 delle N.T.A.

La previsione di una distanza inferiore nella convenzione è dunque pienamente legittima, in ragione della classificazione della strada e del regolamento edilizio vigente. Difetta perciò l’illegittimità del provvedimento di primo grado, presupposto necessario dell’annullamento d’ufficio, e manca il carattere abusivo del manufatto idoneo a sostenere il potere di repressione edilizia. Se il Comune avesse voluto contestare la distanza inferiore, avrebbe dovuto prioritariamente caducare il piano attuativo, eventualmente mediante il recesso dall’accordo ai sensi dell’art. 11, comma 4, della l. n. 241/1990.

I restanti motivi, di natura formale ed estrinseca, restano assorbiti dall’effetto conformativo dell’accoglimento. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti propri sono accolti, con annullamento dell’ordinanza e compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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