Rigetto cautelare per mancanza di danno grave e irreparabile (TAR Puglia n. 70 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato va respinta quando non sussiste il presupposto del danno grave ed irreparabile, requisito che deve essere dimostrato in concreto dalla parte ricorrente. La prospettazione generica e astratta del pregiudizio, risolventesi in un danno meramente economico, non integra il fumus del periculum richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm., potendo tale pregiudizio trovare ristoro, se del caso, nella successiva eventuale tutela risarcitoria per equivalente.
Il Fatto
La ricorrente, studentessa universitaria, impugnava l’avviso del 25.09.2025 con cui l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (Adisu) Puglia aveva pubblicato la graduatoria definitiva degli esclusi dalla borsa di studio per l’anno accademico 2025/2026, nella quale risultava inserita con la motivazione “non idoneo – periodo di fruibilità dei servizi non conforme al bando – bonus residuo insufficiente”.
Con il ricorso, la studentessa chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione cautelare, nonché la condanna dell’Amministrazione a rettificare la graduatoria e a risarcire il danno in forma specifica, lamentando che l’esclusione le avrebbe precluso l’accesso ai benefici previsti dal bando durante l’anno di corso già avviato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di esame dell’istanza cautelare, ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm. per la concessione della misura di sospensione, concentrando la propria valutazione sul requisito del periculum in mora.
Ad avviso del Collegio, il danno grave ed irreparabile lamentato dalla ricorrente risultava prospettato in maniera del tutto generica e astratta, senza alcuna concreta dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate dall’esecuzione del provvedimento impugnato in pendenza del giudizio di merito.
La Corte ha inoltre rilevato che il pregiudizio dedotto si risolveva in un danno meramente economico, consistente nella mancata percezione della borsa di studio, ovvero in un pregiudizio patrimoniale suscettibile di essere integralmente ristorato in via risarcitoria all’esito del giudizio di merito, qualora la pretesa della ricorrente fosse risultata fondata.
In ragione della natura interinale della decisione e della peculiarità della controversia, il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, respingendo la domanda cautelare nel merito.
Nota della Redazione
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