Nomina del commissario ad acta per l’ineseguito giudicato sulla Carta docente (TAR Sardegna n. 1086 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione del giudicato formatosi sul riconoscimento di un credito pecuniario integra il presupposto per la nomina del commissario ad acta, quando l’Amministrazione non abbia fornito indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia. L’integrale adempimento di un’obbligazione parziale non esclude l’inerzia sull’obbligazione residua. La nomina del commissario assorbe l’istanza di fissazione di una somma a titolo di astreintes, che resta assorbita. Il commissario, se dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, quantificato in euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, oltre rivalutazione e interessi, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, con rifusione delle spese.

La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Il Ministero ha liquidato le spese legali in favore del procuratore che si era dichiarato antistatario, ma non ha corrisposto il capitale riconosciuto. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inesecuzione e la nomina di un commissario ad acta, con eventuale fissazione di una somma a titolo di astreintes.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato l’inottemperanza parziale del giudicato. La liquidazione delle spese in favore del difensore antistatario ha soddisfatto solo una parte del comando giudiziale. È rimasto ineseguito il riconoscimento del capitale, che costituisce il nucleo del diritto accertato.

All’udienza la difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però offrire indicazioni utili per una definizione bonaria e tempestiva della controversia. Tale condotta conferma l’inerzia dell’obbligato e giustifica l’intervento sostitutivo.

Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza di nomina del commissario, individuandolo nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

L’accoglimento dell’istanza commissariale ha assorbito la richiesta di astreintes. Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al commissario, poiché le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenendo conto della serialità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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