Payback dispositivi medici legittimo non lede affidamento imprese (TAR Lazio n. 7188 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, costituisce un contributo solidaristico a carico delle imprese fornitrici; la relativa disciplina, già nota alle imprese sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali, non determina una lesione del legittimo affidamento né dell’iniziativa economica privata, risultando ragionevole e proporzionata. Gli atti con cui le Regioni e le Province Autonome danno attuazione al ripiano per gli anni 2015-2018 hanno natura meramente ricognitiva ed accertativa di un’obbligazione legale, non implicando alcun esercizio di potestà discrezionale; la conseguente controversia, concernendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale impugnava, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione della controinteressata, i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 che hanno certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e adottato le linee guida per il ripiano, nonché l’accordo Stato-Regioni che ha fissato al 4,4% il tetto di spesa regionale. Con motivi aggiunti, la società impugnava altresì la determinazione della Regione Friuli Venezia Giulia che, in attuazione della normativa, aveva approvato l’elenco delle imprese soggette al ripiano, quantificando gli importi dovuti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo del sistema di contenimento della spesa sanitaria. L’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nel testo applicabile al quadriennio 2015-2018, ha introdotto il meccanismo in base al quale una quota del ripiano dello sforamento dei tetti di spesa regionali per l’acquisto di dispositivi medici è posta a carico delle imprese fornitrici, in misura crescente dal 40% del 2015 al 50% dal 2017. L’attuazione della disciplina è stata avviata solo nel 2022 con la certificazione ministeriale dello scostamento e l’adozione delle linee guida, culminando nei provvedimenti regionali di recupero impugnati.
Quanto al ricorso introduttivo, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. Il Collegio ha condiviso le argomentazioni della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il payback come un contributo di solidarietà rispettoso della riserva di legge e proporzionato. In particolare, il meccanismo non lede l’affidamento degli operatori, i quali erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano, né altera l’esito delle procedure di gara, poiché opera sulle fatture di acquisto e non rimodula i contratti di fornitura. La fissazione dei tetti regionali al 4,4%, avvenuta solo nel 2019, riproduceva il valore del tetto nazionale già noto alle imprese.
In relazione ai motivi aggiunti, la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività demandata alle Regioni dall’art. 9-ter, comma 9-bis, si risolve in un compito meramente tecnico-contabile di verifica del fatturato delle imprese e di riepilogo degli importi dovuti. I provvedimenti regionali, ancorché formalmente definiti tali, non implicano alcuna spendita di potere autoritativo e instaurano un rapporto obbligatorio paritario tra l’amministrazione e il contribuente: la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, azionabile dinanzi al giudice ordinario.
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Nota della Redazione
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