Assenza di concause nel diniego di equo indennizzo per patologia non dipendente (TAR Lazio n. 9080 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, obbligatorio e vincolante ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica il cui sindacato da parte del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta illogicità, dell’irrazionalità o del travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico. L’accertamento del nesso di causalità tra patologia e fatti di servizio è attività di merito tecnico riservata al Comitato, mentre le Commissioni mediche si pronunciano esclusivamente su diagnosi ed eziopatogenesi. Una normale attività di servizio non può costituire concausa dell’insorgenza di un’infermità in assenza di situazioni di particolarità ed eccezionalità, restando esclusi i disagi e lo stress considerati rischio ordinario della specifica prestazione lavorativa.
Il Fatto
Un Ispettore della Polizia di Stato, oggi in quiescenza, aveva presentato nel 2004 istanza per il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’infermità “ipertensione arteriosa con impegno d’organo”, riconosciuta dalla Commissione medica come ascrivibile alla Tabella A, Categoria Ottava. Il Ministero dell’interno, conformandosi al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, aveva respinto l’istanza ritenendo la patologia non dipendente da causa di servizio. A seguito dell’annullamento del primo diniego da parte del TAR, che aveva rilevato la mancata considerazione di un procedimento disciplinare conclusosi con un richiamo scritto, l’Amministrazione aveva rieditato il potere, riacquisendo la documentazione e confermando il diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’economia e delle finanze, osservando che il parere del Comitato di verifica, ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, è non solo obbligatorio ma anche vincolante per l’Amministrazione, sicché la chiamata in giudizio dell’organo che lo ha reso risulta corretta.
Nel merito, il Collegio ha escluso che il provvedimento di diniego, che richiama integralmente il parere del Comitato, sia censurabile per errore di fatto o travisamento. Il Comitato aveva fornito una puntuale descrizione dell’infermità e della sua etiologia, evidenziando la presenza di fattori di rischio extraprofessionali — familiarità, ipercolesterolemia, pregressa abitudine tabagica, sovrappeso — e l’assenza di elementi concausali efficienti e determinanti riconducibili al servizio prestato.
La Corte ha ribadito che il giudizio del Comitato di verifica, basato su cognizioni medico-specialistiche, è sindacabile solo per vizi procedurali, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, restando preclusa al giudice amministrativo ogni sostituzione della propria valutazione a quella dell’organo tecnico. Nel caso di specie, l’Amministrazione, in sede di riedizione del potere, aveva esaminato tutti gli atti, acquisito l’informativa sul procedimento disciplinare e motivato congruamente la nuova determinazione.
Quanto alla dedotta contraddizione con il referto ecocardiografico del 2002, il TAR ha chiarito che il Comitato non aveva attribuito all’interessato un’alterazione della pompa di sodio, ma si era limitato a profilare le ragioni eziologiche più ricorrenti dell’ipertensione secondo la ricerca scientifica. Ha inoltre precisato che l’anamnesi non assume valenza di esame obiettivo e non può infirmare i referti clinici.
Infine, il Collegio ha disatteso la doglianza sulla discordanza con il parere della Commissione medica ospedaliera, osservando che, ai sensi degli artt. 6, 11 e 14 d.P.R. n. 461/2001, spetta in via esclusiva al Comitato accertare la riconducibilità dell’infermità a causa di servizio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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