Condono edilizio, annullamento d’ufficio oltre il termine e ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1087 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria è legittimo anche quando interviene oltre il termine di diciotto mesi, ove il richiedente abbia rappresentato nella domanda circostanze non veritiere sulla data di ultimazione dei lavori. L’autotutela trova in tal caso fondamento nell’interesse pubblico alla rimozione di un titolo formatosi su dichiarazioni inesatte. Il condono edilizio produce effetti limitatamente alle sole opere indicate nella relativa richiesta e non si estende agli interventi ulteriori, neppure se qualificabili come pertinenze in senso civilistico. Non possono considerarsi precarie le strutture che, sul piano funzionale, siano destinate a soddisfare esigenze tendenzialmente permanenti. Ove le opere abusive siano tra loro connesse e diano luogo a un intervento unitario, si impone l’integrale ripristino dello stato dei luoghi, restando irrilevante che una singola opera non richieda astrattamente il permesso di costruire.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di tre corpi di fabbrica destinati rispettivamente ad abitazione, laboratorio artigianale e deposito, ottenevano nel 2016 il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994. Con provvedimento del febbraio 2018 il Comune revocava parzialmente il titolo con riferimento al solo corpo A, richiamando una sentenza penale di condanna per edificazione senza titolo. Successivamente, con atto del giugno 2018, ingiungeva la sospensione dei lavori e la demolizione di ulteriori manufatti.

I ricorrenti impugnavano entrambi i provvedimenti, deducendo la tardività dell’annullamento, la carenza di motivazione sull’interesse pubblico e l’illegittimità derivata dell’ordine di demolizione. Con motivi aggiunti censuravano anche l’estensione dell’ordine a tre manufatti ritenuti precari e, in quanto pertinenze, non bisognevoli di permesso di costruire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che il provvedimento di rettifica della concessione in sanatoria, adottato nell’aprile 2018, non è mai stato impugnato. Rispetto ad esso il ricorso introduttivo è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nel merito, il TAR ha ritenuto giustificato il provvedimento in autotutela sebbene intervenuto oltre il termine di legge. La domanda di condono conteneva, infatti, circostanze non veritiere circa l’ultimazione dei lavori nell’anno 1986 e comunque entro il 31 dicembre 1993. Tale mendacio esclude l’operatività del termine e legittima la rimozione del titolo.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha escluso il vizio di illegittimità derivata. Ha poi precisato che non possono qualificarsi precarie le strutture funzionalmente destinate a esigenze permanenti, come un locale WC o una tettoia di rilevanti dimensioni. Il condono riguarda le sole opere dichiarate e non si estende agli interventi successivi, anche se pertinenziali.

Il Tribunale ha aggiunto che è irrilevante la circostanza che una singola opera non necessiti del permesso di costruire, quando essa si inserisca in un più complesso intervento abusivo. In presenza di opere connesse e unitariamente considerate, si impone la demolizione integrale, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 515/2021. Il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi rigettato. Le spese non sono state liquidate, non essendosi costituita l’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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