L’ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate dal giudice del lavoro non necessita di commissario ad acta se l’inerzia deriva da carenze di organico (TAR Puglia n. 370 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un giudicato del giudice del lavoro che ha condannato al pagamento di somme, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato. La nomina del commissario ad acta non è una conseguenza automatica dell’accoglimento del ricorso, ma va riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato. La circostanza che il ritardo esecutivo sia imputabile a mere carenze di organico dell’Amministrazione non giustifica l’esonero dall’obbligo di dare esecuzione al giudicato, ma può essere valutata ai fini della necessità della nomina del commissario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza — passata in giudicato — che riconosceva il suo diritto al pagamento di determinate somme da parte dell’Amministrazione scolastica. A fronte del mancato adempimento spontaneo del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, la ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Puglia, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente rilevato che, a fronte del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, non risultava agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Ha pertanto ritenuto il ricorso in ottemperanza fondato, ordinando all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della pronuncia, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha riservata all’eventualità che, dopo la scadenza del termine, l’inadempimento si protragga. La decisione è motivata dal comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, nelle quali il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione: una circostanza che suggerisce di concedere all’Amministrazione un termine per provvedere direttamente, prima di ricorrere allo strumento sostitutivo.

Il TAR ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della ricorrente e dei difensori per la dichiarata antistatarietà, e ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, in ragione del protratto inadempimento dell’Amministrazione a un obbligo di pagamento scaturente da un titolo giudiziario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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