Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese (TAR Calabria n. 1086 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza di ottemperanza, in caso di mancata refusione da parte dell’amministrazione soccombente. Tale soluzione discende dal principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e da ragioni di economia processuale, che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, realizza in unica battuta la definizione della res contenziosa e risponde al principio del buon andamento.

Il Fatto

La ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 3.200,00, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di danno non patrimoniale. Il titolo è munito di formula esecutiva.

La parte riferisce di aver inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. Chiede inoltre la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Accerta poi che la parte ha esperito la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001 e che sono decorsi i sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur notificato ritualmente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, se documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di inutile scadenza del termine, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che, su istanza di parte e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Quanto alle spese processuali, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione, liquidandole d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

Il punto di maggiore interesse riguarda la refusione delle spese del giudizio di ottemperanza. Nel silenzio del codice, il Tribunale ritiene che al loro pagamento provveda il commissario, nel medesimo termine di 60 giorni, ove l’amministrazione non vi adempia. A sostegno richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, le ragioni di economia processuale volte a evitare un secondo giudizio, e il buon andamento. Il Collegio richiama inoltre, per analogia, gli artt. 95 e 510 c.p.c. e i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c., che nel procedimento di espropriazione forzata collocano le spese a carico del debitore e le soddisfano in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *