L’incendio di origine ignota non esclude l’Assegno di Integrazione Salariale se l’impresa è estranea all’evento (TAR Lazio n. 12935 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Assegno di Integrazione Salariale, il requisito della non imputabilità dell’evento all’impresa o ai dipendenti, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015, non coincide con la necessità di fornire la prova positiva e tecnicamente certa della causa che ha materialmente originato l’evento dannoso, ma con la dimostrazione dell’estraneità dell’impresa e delle sue scelte organizzative rispetto all’evento medesimo. L’incertezza sulla causa tecnica dell’innesco non equivale a un giudizio di imputabilità a carico del datore di lavoro. Il diniego fondato sulla mera impossibilità di risalire all’origine dell’incendio richiede un quid pluris rispetto a quanto previsto dagli artt. 1 e 8 del d.m. n. 95442/2016 e viola i parametri normativi di riferimento. Le valutazioni dell’ente previdenziale sono sindacabili per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, ma il sindacato non può arrestarsi ove la valutazione si fondi su un erroneo apprezzamento del quadro probatorio.
Il Fatto
Una società operante nella ristorazione veloce presentava all’INPS istanza di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale a valere sul Fondo di Integrazione Salutare per dieci dipendenti, a seguito di un furto con effrazione e incendio che aveva totalmente distrutto i locali dell’unità produttiva. L’Istituto respingeva l’istanza, ritenendo che non fosse dimostrata la non imputabilità dell’evento all’impresa, non essendo possibile risalire alla causa dell’incendio. La società impugnava il provvedimento, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, affermando che il requisito della non imputabilità non richiede la prova positiva e certa della causa dell’evento dannoso, ma solo la dimostrazione dell’estraneità dell’impresa rispetto all’evento. Il Collegio ha chiarito che l’accertamento eziologico in senso tecnico-scientifico può sfuggire anche agli organi tecnici intervenuti senza che ciò ridondi automaticamente in un giudizio di imputabilità a carico del datore di lavoro. Il provvedimento impugnato, fondando il diniego sulla sola impossibilità di risalire all’origine dell’incendio, ha sovrapposto due piani logicamente distinti, richiedendo un livello di prova eccedente quanto normativamente necessario.
La sentenza ha inoltre rilevato un difetto di istruttoria, avendo l’amministrazione omesso di valutare complessivamente elementi quali la denuncia-querela, il sequestro penale, la certificazione di conformità dell’impianto elettrico e l’assenza di indagati riconducibili alla compagine aziendale. Quanto al sospetto del legale rappresentante verso un dipendente, il Collegio lo ha ritenuto una mera dichiarazione di scienza priva di valore probatorio, non tradottasi in alcun atto di impulso procedimentale.
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Nota della Redazione
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